· Città del Vaticano ·

Decreto Generale Esecutivo n. 1/2025

Segreteria
per l'economia

09 agosto 2025

SEGRETERIA PER L’ECONOMIA

Decreto Generale Esecutivo n. 1/2025

Regolamento di attuazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, del 19 maggio 2020, recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano», come modificata dalla successiva Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «Per meglio armonizzare» sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 27 novembre 2023

*.*.*.*

- vista la Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, del 19 marzo 2022, ed in particolare l’articolo 216;

- vista la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, del 19 maggio 2020, recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano», pubblicata il 1° giugno 2020, come modificata dalla Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «Per meglio armonizzare» sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, pubblicata il 16 gennaio 2024 (NCP);

- vista la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «I beni temporali», del 4 luglio 2016, ed in particolare il punto 2, lett. a);

- visto lo Statuto della Segreteria per l’Economia ed in particolare l’articolo 15;

- considerato l’esito delle consultazioni previste dall’articolo 7 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;

- considerate le necessità applicative delle NCP;

 

ho adottato il seguente Decreto:

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione ed esclusioni

(articoli 1, 2, § 1, lett. a), 3 e 4 NCP)

§ 1. Sotto il profilo oggettivo, il presente Regolamento si applica a tutti gli acquisti di beni, servizi, opere e lavori, di cui all’articolo 1, § 1, NCP.

§ 2. Sotto il profilo soggettivo, il presente Regolamento si applica:

a)  alle Istituzioni curiali, agli Uffici della Curia Romana, alle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, nonché a tutti i soggetti individuati nell’allegato 2 alla lista degli Enti approvata ai sensi dell’articolo 1, §§ 1 e 2, dello Statuto del Consiglio per l’Economia;

b)  ai soggetti che, in qualunque modo e a qualunque titolo, sono coinvolti in una delle attività disciplinate dalle NCP e dal presente Regolamento o che possano influenzare in qualsiasi maniera le modalità di svolgimento o il loro risultato.

§ 3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, § 1, lett. a), NCP sono equiparati ai rapporti di lavoro subordinato i contratti disciplinati dal Regolamento Generale della Curia Romana.

§ 4. Ai soli fini di quanto previsto dall’articolo 4, § 1, lett. a) e b), NCP sono esclusi dall’ambito di applicazione delle NCP le nomine negli organi di amministrazione, controllo e direzione di un Ente, i relativi contratti, nonché i contratti del personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e quelli disciplinati dagli altri Regolamenti del personale Superiormente approvati e loro successive modifiche ed integrazioni.

§ 5. Gli Enti che abbiano necessità di stipulare contratti rientranti in una delle ipotesi di cui agli articoli 4, § 1, lett. d), 9 e 17 NCP, inoltrano alla Commissione di Materie Riservate, con motivata istanza, una proposta di gestione dell’appalto che contemperi le esigenze di riservatezza con il principio di trasparenza di cui all’articolo 5 NCP; l’apposizione del vincolo di riservatezza è notificata alla Committente qualora di interesse per le attività di acquisto o di tesoreria, fornendo evidenza dell’autorizzazione ricevuta.

§ 6. Con riferimento alla manutenzione, all’ampliamento e alla ristrutturazione degli immobili resta fermo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 13 maggio 2023 e dai Rescritti ex audentia ss.mi 439.889/A del 18 giugno 2001 e 003984/A del 27 ottobre 2005.

Articolo 2

Definizioni

(articolo 2 NCP)

§ 1. Le definizioni di cui all’articolo 2 NCP si applicano anche ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione del presente Regolamento.

§ 2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a)  «procedura di acquisto» o «procedura di affidamento», l’insieme degli atti giuridici e amministrativi, di qualunque tipo e forma, posti in essere dai soggetti individuati dalla normativa vigente come legittimati a compierli, che inizia con l’atto con cui si assume la decisione di acquistare un determinato bene o servizio e si conclude con l’esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali;

b)  «procedura di qualificazione», l’insieme degli atti amministrativi, di qualunque tipo e forma, posti in essere dai soggetti individuati dalla normativa vigente come legittimati a compierli, e della documentazione prodotta dagli operatori economici al fine di verificare il possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione in Albo, che inizia con la richiesta di accreditamento nell’Albo e si conclude con la qualifica o con il rigetto dell’istanza;

c)   «fascicolo della procedura», la raccolta completa dei documenti, di tutti gli atti giuridici e amministrativi, di qualunque tipo e forma, da chiunque compiuti, prodotti o adottati, relativi ad una singola procedura di acquisto o di qualificazione;

d)  «c.c.», il Codice civile vigente nello Stato della Città del Vaticano;

e)  «importo posto a base di gara», l’importo individuato secondo i prezzi di riferimento se disponibili, sulla cui base gli operatori economici presentano offerta. Detto importo è calcolato al netto degli oneri fiscali e per la sicurezza;

f)   «valore stimato dell’appalto», l’importo complessivo posto a carico della Committente e/o degli Enti beneficiari, risultante dalla somma dell’importo posto a base di gara e di eventuali opzioni del contratto esplicitamente previste dai documenti di gara. Detto importo è calcolato al netto degli oneri fiscali e per la sicurezza;

g)  «documento informatico», ai sensi del Motu Proprio «La Cura Vigilantissima», documento formato e trasmesso con strumenti informatici e telematici, conservato su analoghi supporti;

h)  «copia informatica», copia informatica di un documento cartaceo o informatico avente contenuto identico all’originale da cui è tratto;

i)    «critero rotativo automatico», criterio di selezione dei fornitori definito dall’APSA, sentita la Segreteria per l’Economia, sulla base di parametri chiari e oggettivi, che persegue i fini di cui all’articolo 1 NCP e garantisce la tracciatura del processo e la rotazione tra gli operatori economici;

j)    «Persone giuridiche pubbliche della Chiesa», come definite nei canoni 115 e 116 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 3

Accesso agli atti

(articolo 8 NCP)

§ 1. Nelle procedure di acquisto centralizzate, ivi comprese quelle di cui all’articolo 8, § 3, l’accesso agli atti è esercitato con istanza inoltrata all’APSA. In tutti gli altri casi, l’istanza è presentata all’Ente che detiene stabilmente il documento di cui si chiede l’ostensione.

§ 2. Non sono ostensibili i documenti coperti da segreto, salvo che la Commissione di Materie Riservate, nel provvedimento di cui all’articolo 9, § 2, NCP, ne abbia autorizzato la comunicazione a terzi.

§ 3. L’istanza di accesso è adeguatamente motivata in relazione all’interesse diretto, attuale e concreto dell’istante. La Committente decide sull’istanza entro 30 giorni dalla sua ricezione.

§ 4. Qualora la documentazione richiesta riguardi soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche diverse dagli Enti, la Committente, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, ne dà comunicazione ai soggetti controinteressati, i quali possono presentare motivata opposizione all’accesso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

§ 5. La Committente, all’esito dell’eventuale fase di interlocuzione con i controinteressati, decide sull’istanza valutando e bilanciando l’interesse dell’istante all’accesso e quello dei terzi, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5, § 2, lett. a), d) ed e), NCP.

§ 6. L’accesso agli atti è consentito nei limiti strettamente necessari alla tutela in giudizio, qualora ciò risulti indispensabile per l’effettivo esercizio del diritto di difesa. Non sono viceversa ammissibili istanze attraverso cui si intenda eseguire un controllo generalizzato sull’attività degli Enti o di tipo esplorativo.

Articolo 4

Forma e sottoscrizione

(articoli 31, 39, 42 bis, 51, 55, 56, 57, 63 e 84 NCP)

§ 1. Sono documenti informatici e possono recare la sola firma a stampa del soggetto sottoscrittore i documenti di gara e ogni altro documento predisposto dagli Enti, ove non diversamente stabilito.

§ 2. Fatta salva la previsione del precedente paragrafo, i contratti, i verbali, le perizie, le stime, i progetti, i certificati, le attestazioni e, più in generale, tutti gli atti e i provvedimenti sono sottoscritti dai rappresentanti o dagli incaricati degli Enti con firma autografa o con firma digitale, ex articolo 31 del Motu Proprio «La Cura Vigilantissima». I documenti con sottoscrizione autografa sono recepiti in copia informatica nella piattaforma di cui all’articolo 84 NCP; in mancanza di implementazione informatica, si garantisce la custodia dei documenti con altro mezzo idoneo allo scopo.

§ 3. In sede di qualificazione gli operatori economici sottoscrivono le autocertificazioni e le dichiarazioni mediante firma digitale oppure, ove ne siano sprovvisti, le presentano in formato cartaceo, sottoscritte con firma autografa, trasmettendone copia informatica sulla piattaforma di cui all’articolo 84 NCP; in quest’ultima ipotesi l’iscrizione in Albo degli operatori economici è subordinata alla preventiva ricezione degli originali dei documenti. Nelle procedure di acquisto, le modalità di sottoscrizione e trasmissione dei documenti da parte degli operatori economici sono indicate nei documenti di gara.

§ 4. Ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalle NCP, dal presente Regolamento e dai documenti di gara fa fede la data di trasmissione dei documenti sulla piattaforma informatica, secondo il sistema di tracciamento della piattaforma stessa ovvero, laddove richiesta la presentazione in formato cartaceo, la data di ricezione materiale del documento. I documenti di gara possono prevedere la consegna degli originali delle copie informatiche entro termini stabiliti, pena la decadenza di ogni effetto prodotto dalla trasmissione della copia informatica.

Articolo 5

Obbligo di motivazione degli atti e dei provvedimenti

(articolo 10 NCP)

§ 1. La motivazione consiste in un’indicazione chiara e sintetica dei presupposti di fatto e di diritto dell’atto o del provvedimento, della descrizione dell’istruttoria compiuta con individuazione dei soggetti che vi hanno preso parte e delle conseguenti valutazioni dell’Ente che hanno condotto all’adozione del medesimo. Gli atti e i provvedimenti compiuti o adottati come conseguenza di un precedente atto o provvedimento indicano la disposizione, l’atto o il provvedimento da cui derivano.

§ 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale quali, a titolo esemplificativo, i regolamenti di attuazione, il Piano Generale degli Acquisti e il Calendario degli acquisti, nonché per quelli endoprocedimentali e istruttori.

§ 3. L’Autorità alla quale è possibile fare ricorso avverso i provvedimenti degli Enti è individuata in via esclusiva nel Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 6

Pubblicazione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti di gara

(articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 84 NCP)

§ 1. La Sezione degli annunci legali e la Sezione degli operatori economici di cui all’articolo 26, § 2, NCP comprendono ciascuna un’area pubblica e un’area riservata, accessibili ai sensi dell’articolo 27 NCP.

§ 2. Per il comparto della Santa Sede le aree pubbliche sono consultabili nel portale di interesse sul sito www.bandipubblici.va. Il Responsabile dell’Albo pubblica i documenti ricevuti dagli Enti sul portale della Santa Sede, nella Sezione degli annunci legali, attestandone la conformità all’originale. La Segreteria per l’Economia pubblica, nella Sezione degli operatori economici, i documenti necessari per l’iscrizione in Albo e, nella Sezione degli annunci legali, quelli di cui all’articolo 29, § 1, lett. b), NCP.

§ 3. Le aree riservate sono accessibili attraverso la piattaforma informatica identificata dall’APSA ai sensi dell’articolo 84 NCP; il collegamento ipertestuale che consente l’accesso alla piattaforma è disponibile sul portale della Santa Sede. I documenti, gli atti e i provvedimenti relativi ad una procedura di acquisto sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 28 NCP, mediante la loro messa a disposizione sulla piattaforma a cura del soggetto competente alla sua adozione o di un suo delegato.

§ 4. Il bando di gara della procedura selettiva pubblica è reso visibile sul portale della Santa Sede.

§ 5. Gli Enti decentralizzati non dotati di una piattaforma informatica individuano di concerto con l’APSA, sentita la Segreteria per l’Economia, le modalità operative di pubblicazione e di comunicazione con i fornitori, garantendo trasparenza e parità di trattamento tra gli stessi, anche mediante pubblicazione sui siti istituzionali degli Enti o con altro mezzo idoneo allo scopo.

Articolo 7

Istanze, soccorso istruttorio e rispetto dei termini

(articoli 6, 10, 31, 51 e 52 bis NCP)

§ 1. Sono dichiarate inammissibili e improduttivi di effetti tutte le istanze e gli atti inoltrati agli Enti che non siano accompagnati dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente o dai documenti di gara, non siano presentate sui moduli approvati o presentino comunque irregolarità o incompletezze.

§ 2. In ossequio ai principi di cui all’articolo 5, § 1, lett. e), NCP, prima di procedere ai sensi del paragrafo precedente, la Commissione giudicatrice, il Comitato di valutazione o il Responsabile del procedimento, ciascuno per quanto di competenza, attiva la procedura di soccorso istruttorio assegnando all’istante o al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati gli atti e i documenti irregolari o mancanti, indicando specificamente le irregolarità o le omissioni da sanare. Qualora si rendano necessarie ulteriori integrazioni, è possibile prorogare il termine di cui al presente paragrafo per uguale durata e per una sola volta. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, l’istanza è rigettata ed il concorrente è escluso dalla procedura.

§ 3. Non sono sanabili i vizi, le irregolarità e le carenze che afferiscono all’offerta tecnica e a quella economica, nonché quelli che non consentono l’individuazione del contenuto dell’atto o dell’identità dell’operatore economico.

§ 4. I documenti di gara indicano espressamente gli atti sottratti al soccorso istruttorio.

§ 5. Nel caso in cui venga disposto il soccorso istruttorio non si perfeziona il silenzio rigetto nei termini di cui all’articolo 10, § 3, NCP, mentre il termine di cui all’articolo 10, § 4, NCP e gli altri termini previsti dai documenti di gara o dalla legge si interrompono e un nuovo termine comincia a decorrere dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta.

§ 6. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 6, § 2, NCP, si considera festivo anche il giorno in cui l’Ente che emette il provvedimento osserva un giorno di chiusura, secondo il calendario approvato in base a quanto disposto dal Regolamento Generale della Curia Romana. I documenti di gara indicano tali giorni.

§ 7. I termini posti a carico degli Enti sono da considerarsi ordinatori, salvi i casi in cui sia previsto il silenzio rigetto. Il mancato rispetto dei termini da parte degli Enti non è causa di invalidità dell’atto, salvo che si dimostri che il ritardo ha cagionato un pregiudizio immediato e diretto all’operatore economico o ha compromesso la parità di trattamento.

TITOLO II

CENTRALIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Articolo 8

Competenze negli acquisti centralizzati

(articoli 15, 19 e 20 NCP)

§ 1. L’APSA procede agli acquisti di beni e servizi anche sulla base del Piano Generale degli Acquisti.

§ 2. Nelle procedure centralizzate sono di esclusiva competenza della Committente:

a)  la nomina del Responsabile del procedimento;

b)  nei soli acquisti di beni e servizi comuni, la progettazione e la nomina del progettista ai sensi dell’articolo 28;

c)   la compilazione del Calendario degli acquisti;

d)  l’apertura del fascicolo della procedura;

e)  la ricezione, la custodia e l’archiviazione di ogni documento e atto da includersi nel fascicolo della procedura;

f)   la scelta del tipo di procedura e del sistema di selezione delle offerte tra quelle consentite dalle NCP e dal presente Regolamento;

g)  la richiesta di una manifestazione d’interesse;

h)  la predisposizione dei documenti di gara, fatta salva la previsione di cui all’articolo 29, § 3;

i)    l’organizzazione e l’esecuzione dei sopralluoghi;

j)    l’espletamento delle attività in cui si articolano le singole procedure di acquisto ex articolo 36, § 2, NCP, laddove non specificamente attribuite;

k)  l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

l)    le attività di gara in tutti i casi in cui non sia prevista la nomina di un Responsabile del procedimento, di una Commissione giudicatrice o di un Comitato di valutazione;

m) la predisposizione del contratto definitivo, la sua sottoscrizione e pubblicazione;

n)  la ricezione, la verifica della correttezza e completezza delle fatture, nonché il relativo pagamento, ove l’Ente beneficiario si avvalga del sistema di tesoreria centralizzato della Committente, assicurando che le stesse, anche in formato elettronico, siano poste a conoscenza dell’Ente beneficiario;

o)  la valutazione dei fornitori per quanto di competenza, come disciplinata con provvedimento della Segreteria per l’Economia, ai sensi dell’articolo 63 bis NCP;

p)  la difesa in giudizio nelle impugnazioni che riguardano il regolare svolgimento della procedura di acquisto e nel contenzioso relativo alla corretta esecuzione dei contratti, salva la previsione di cui all’articolo 2, §§ 2 e 3, della Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano.

§ 3. In caso di acquisti singolari e qualora l’Ente beneficiario possieda adeguate organizzazione e competenze tecniche, resta salva la facoltà dell’APSA, con il consenso dell’Ente beneficiario, di delegare allo stesso tutte o parte delle attività di cui al paragrafo precedente. L’APSA supporta l’Ente beneficiario nello svolgimento delle attività.

§ 4. Nei sistemi di acquisto centralizzati è di competenza degli Enti beneficiari:

a)  la determinazione, anche attraverso il Piano Singolare degli Acquisti, del proprio fabbisogno di beni e servizi, nei limiti del bilancio preventivo approvato;

b)  la progettazione degli acquisti singolari, ove richiesta ai sensi dell’articolo 40 NCP, oppure ove spontaneamente realizzata dall’Ente;

c)   la nomina del progettista, ai sensi dell’articolo 41 NCP;

d)  la definizione degli aspetti tecnici e funzionali dell’appalto, ai sensi dell’articolo 29, § 3;

e)  la richiesta delle autorizzazioni previste dalle NCP, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente;

f)   la responsabilità della regolare esecuzione del contratto e la nomina del relativo Responsabile, ai sensi dell’articolo 62 NCP;

g)  la compilazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’articolo 63 NCP;

h)  la valutazione dei fornitori per quanto di competenza, come disciplinata con provvedimento della Segreteria per l’Economia, ai sensi dell’articolo 63 bis NCP.

§ 5. L’APSA è competente, anche per le attività di cui al paragrafo precedente, in relazione agli acquisti singolari che abbia eseguito a valere sul proprio bilancio o qualora abbia ricevuto direttamente la prestazione.

§ 6. Ai sensi dell’articolo 15, § 3, NCP, gli Enti, d’intesa con APSA e Governatorato, possono presentare alla Segreteria per l’Economia istanza di avvalersi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano quale Autorità centralizzata, per tutti o parte dei propri acquisti, motivando e documentando le ragioni che determinano la richiesta.

Articolo 9

Richiesta di decentralizzazione

(articolo 16 NCP)

§ 1. Gli Enti decentralizzati, in relazione agli acquisti per i quali sono legittimati a procedere senza avvalersi dell’APSA, svolgono autonomamente le attività di cui all’articolo 8, § 2, nel rispetto di tutte le altre disposizioni delle NCP e del presente Regolamento.

§ 2. Le Linee guida per la gestione del processo di acquisto negli Enti decentralizzati sono definite e aggiornate dalla Segreteria per l’Economia, mediante proprio provvedimento, e pubblicate nel portale della Santa Sede.

§ 3. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 16, § 2, NCP, gli Enti interessati individuano l’Ente cui affidare lo svolgimento di attività di acquisto in comune, in virtù dell’esistenza di un legame giuridico o economico e d’intesa con lo stesso. L’Ente così individuato presenta la documentazione ex articolo 16, § 1, NCP, anche nell’interesse degli Enti coinvolti nell’attività in comune, e la trasmette alla Segreteria per l’Economia, dando evidenza del legame esistente.

§ 4. Ai sensi dell’articolo 16, § 3, NCP, l’Ente interessato presenta alla Segreteria per l’Economia un’istanza che individui gli acquisti da effettuare in autonomia e le motivazioni per cui ritenga più efficace ed efficiente procedere senza avvalersi dell’APSA. L’istanza è di regola trasmessa unitamente al Piano Singolare degli Acquisti. La Segreteria per l’Economia, previa verifica che il fabbisogno manifestato non costituisca già oggetto di accordi quadro stipulati dall’APSA, può subordinare l’autorizzazione al rispetto di determinate prescrizioni.

§ 5. Gli Enti richiedenti la decentralizzazione, in attesa dell’approvazione, sono ricondotti al sistema centralizzato, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Segreteria per l’Economia.

§ 6. Al di fuori delle ipotesi previste dal presente articolo, gli acquisti effettuati in violazione della centralizzazione, ai sensi dell’articolo 15 NCP, sono segnalati all’Ufficio del Revisore Generale, in ottemperanza e per gli effetti dell’articolo 2 dello Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale, ed alla Segreteria per l’Economia, ai fini di quanto disposto nell’articolo 12 del proprio Statuto.

Articolo 10

Pianificazione

(articoli 19 e 20 NCP)

§ 1. Le attività relative alla compilazione del Piano Singolare degli Acquisti sono disciplinate da istruzioni della Segreteria per l’Economia, di concerto con l’APSA, in coerenza con le procedure stabilite in materia di bilancio preventivo. Le istruzioni individuano, altresì, gli Enti tenuti alla presentazione del Piano Singolare degli Acquisti per l’anno di riferimento.

§ 2. L’Ente individuato ai sensi dell’articolo 9, § 3 pianifica i propri acquisti e quelli degli Enti coinvolti nell’attività in comune in un piano unico, coordinandosi con l’APSA al fine di ricercare le migliori sinergie di acquisto ai sensi dell’articolo 20, §§ 1 e 4, NCP.

§ 3. Ove un acquisto precedentemente incluso nel Piano Singolare non sia più necessario, l’Ente beneficiario informa tempestivamente l’APSA e la Segreteria per l’Economia in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, § 1, lett. c) e g), NCP e dalle procedure vigenti in materia di bilancio preventivo.

Articolo 11

Contenuto del Calendario degli acquisti

(articolo 21 NCP)

§ 1. L’APSA o l’Ente decentralizzato definisce, per quanto di competenza, il Calendario degli acquisti indicando almeno:

a)  la Committente;

b)  l’oggetto dell’acquisto;

c)   il tipo di procedura;

d)  l’importo indicativo dell’appalto;

e)  la classe di specializzazione;

f)   la tempistica prevista per l’avvio della procedura.

§ 2. Le Committenti inviano il proprio Calendario degli acquisti al Responsabile dell’Albo affinchè provveda entro il 10 gennaio di ogni anno a pubblicarlo nel portale della Santa Sede.

§ 3. Le informazioni contenute nel Calendario possono essere modificate dalle Committenti fino al momento della pubblicazione dei documenti di gara. Eventuali procedure di acquisto non indicate nel Calendario possono essere avviate successivamente dalla Committente, purchè la stessa provveda tempestivamente all’aggiornamento del Calendario stesso. 

TITOLO III

SOGGETTI DELLA PROCEDURA

CAPO I

Responsabile del procedimento e soggetti abilitati

Articolo 12

Responsabile del procedimento

(articolo 25 NCP)

§ 1. Il Responsabile del procedimento è nominato tra i dipendenti della Committente dotati di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Uno stesso Responsabile può essere nominato per una o più procedure, avendo cura di garantire un’adeguata rotazione nell’incarico.

§ 2. Nell’ambito del proprio ruolo di coordinamento, il Responsabile del procedimento svolge compiti istruttori, di impulso e di gestione in relazione alla procedura di acquisto per la quale è nominato, nonchè le attività previste dalle NCP e dal presente Regolamento, secondo le funzioni dell’ufficio di appartenenza; non può adottare provvedimenti definitivi, formulare pareri vincolanti o stipulare contratti. In particolare:

a)  supervisiona la redazione i) della manifestazione di interesse e ii) dei documenti di gara, assicurandone la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 6;

b)  coordina le attività di sopralluogo di cui all’articolo 30;

c)   predispone le risposte ai quesiti inoltrati dai partecipanti, avvalendosi eventualmente di progettisti e periti, oltre che di personale specializzato dell’Ente beneficiario, e le pubblica con anticipo rispetto al termine stabilito per la presentazione delle offerte; qualora ne abbia necessità, può differire detti termini;

d)  nelle procedure aggiudicate con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa attiva, in base al tipo di procedura, l’intervento del Comitato di valutazione oppure di una Commissione giudicatrice;

e)  ai sensi dell’articolo 6, stabilisce e pubblica il Calendario delle sedute, sentito il Presidente della Commissione giudicatrice;

f)   fornisce alla Commissione giudicatrice o al Comitato di valutazione i chiarimenti relativi ai documenti di gara;

g)  nel caso di procedure a competizione sulla sola componente economica svolge le attività di cui all’articolo 52 bis NCP;

h)  indipendentemente dal criterio di selezione dell’offerta, i) verifica, ai sensi dell’articolo 55 NCP, il possesso dei requisiti in capo all’offerente risultato primo in graduatoria, a meno che i documenti di gara riservino tali attività alla Commissione giudicatrice o al Comitato di valutazione, ii) esegue un controllo formale ai sensi dell’articolo 76 NCP e del successivo § 4.

§ 3. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Responsabile del procedimento può avvalersi delle strutture e del personale specializzato della Committente, nonché della collaborazione degli Enti beneficiari o di altri Enti competenti in materia, sulla base di procedure interne che rispettino i criteri di trasparenza, tracciabilità e segregazione e che salvaguardino il ruolo di coordinamento del Responsabile medesimo.

§ 4. Il controllo formale di cui all’articolo 76 NCP è volto a verificare l’acquisizione della documentazione, delle autorizzazioni e dei pareri richiesti dalla legge, dal presente Regolamento, dai documenti di gara e dalle procedure interne dell’Ente, se adottate, e che tale documentazione sia stata sottoposta alla valutazione dei soggetti a ciò competenti in relazione alla tipologia di procedura. La verifica non si estende alla correttezza delle valutazioni espresse da tali soggetti, né implica una valutazione nel merito degli atti da questi adottati. L’attestazione circa l’esito dei controlli così effettuati è resa ai soggetti deputati alla firma del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure alla firma del contratto ed è comunque acquisita al fascicolo della procedura.

§ 5. La nomina del Responsabile del procedimento è omessa per gli acquisti mediante catalogo informatico e per quelli rientranti nelle soglie del modico valore; può, altresì, essere omessa per gli affidamenti diretti di cui all’articolo 43 NCP e per le procedure mediante Richiesta di Proposta di cui all’articolo 35, §§ 11 e 12, qualora l’Ente abbia adottato una procedura interna che, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, segregazione delle funzioni e definizione dei ruoli, garantisca le verifiche e i controlli di cui ai precedenti paragrafi. Detta procedura è trasmessa a scopo informativo alla Segreteria per l’Economia e all’Ufficio del Revisore Generale.

§ 6. L’implementazione sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 84 NCP del processo di acquisto in affidamento diretto o mediante Richiesta di Proposta, nel rispetto delle previsioni delle NCP e del presente Regolamento, sostituisce la procedura interna di cui al precedente paragrafo.

 

 

§ 7. Il Responsabile del procedimento che versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 7, §§ 2 e 3, NCP, informa tempestivamente la Committente e si astiene dallo svolgimento di attività inerenti alla specifica procedura. In tale ipotesi, la Committente nomina un nuovo Responsabile ai sensi del § 1.

Articolo 13

Elenco dei soggetti abilitati

(articoli 22 e 23 NCP)

§ 1. A ciascun soggetto iscritto nell’Elenco:

a)  sono riconosciute in base ai titoli di studio e all’esperienza maturata:

·       una o più classi di specializzazione, per individuare l’iscritto in base all’oggetto dell’appalto;

·       e una classe di merito, per individuare l’iscritto in base all’importo posto a base di gara;

b)  è associato l’Ente di appartenenza, se trattasi di dipendente, anche a termine, oppure l’Ente che abbia o abbia avuto un rapporto con l’incaricato professionale temporaneo o il professionista esterno.

§ 2. La Segreteria per l’Economia propone alla Commissione di valutazione di cui all’articolo 23, § 1, NCP l’inclusione nell’Elenco di un nuovo dipendente, anche a termine, al momento della sua assunzione nonché, su segnalazione degli Enti, l’inserimento di un dipendente già assunto, di un incaricato professionale temporaneo o di un professionista esterno.

§ 3. Su istanza dell’Ente di appartenenza è possibile l’aggiornamento delle classi di specializzazone o di merito precedentemente riconosciute, dimostrando l’acquisizione del relativo titolo o l’esperienza. Ricevuta la richiesta, la Segreteria per l’Economia procede ai sensi del precedente paragrafo.

§ 4. La Commissione di valutazione di cui al § 2 è composta da rappresentanti della Segreteria per l’Economia, dell’APSA e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§ 5. La Segreteria per l’Economia rende note le valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione dandone comunicazione al Responsabile dell’Ente.

§ 6. Ove i dipendenti individuati non siano sufficienti a garantire adeguata copertura al fabbisogno che si stima necessario, la Segreteria per l’Economia, d’ufficio o su segnalazione degli Enti, verifica la disponibilità di incaricati professionali temporanei o di professionisti esterni da includere nell’Elenco, cui verrà conferito l’incarico ai sensi del Regolamento Generale della Curia Romana, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità.

§ 7. Il nulla osta della Segreteria per l’Economia per i professionisti esterni è rilasciato al momento dell’inclusione del professionista nell’Elenco, ha validità quinquennale e può essere rinnovato previa verifica dei requisiti; può essere in ogni momento revocato con provvedimento motivato. Il contratto di assegnazione dell’incarico è stipulato dalla Segreteria per l’Economia.

§ 8. Qualora manchino in Elenco per numero e specializzazione professionisti sufficienti al soddisfacimento del fabbisogno, la Committente, motivando la decisione, affida l’incarico di perito o progettista secondo una delle procedure previste nell’articolo 36, § 2, NCP. La Segreteria per l’Economia, ai sensi dell’articolo 17 NCP, procede analogamente per i membri della Commissione giudicatrice.

§ 9. La Segreteria per l’Economia, anche d’ufficio, alternativamente:

·       qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione,

·       su richiesta motivata dell’Ente di appartenenza,

·       nei casi di violazioni delle previsioni normative,

·       nei casi di verificate segnalazioni sull’onorabilità dell’iscritto,

propone alla Commissione di valutazione di cui all’articolo 23, § 1, NCP la cancellazione del soggetto dall’Elenco. La Commissione di valutazione può chiedere alla Segreteria per l’Economia di invitare l’iscritto a presentare eventuali giustificazioni.

§ 10. La Segreteria per l’Economia aggiorna d’ufficio l’Elenco nei casi di mobilità del personale e di cessazione dal servizio.

Articolo 14

Compenso per i soggetti abilitati

(articolo 22 NCP)

§ 1. I compensi ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 22, § 1, lett. b), NCP, incaricati delle funzioni di membri delle Commissioni giudicatrici, sono determinati secondo apposita tabella, contenuta nelle Linee guida di cui all’articolo 15, § 6. Gli incarichi ai dipendenti, se svolti durante l’orario di lavoro, comportano l’obbligo di recuperare le ore di lavoro ordinario.

§ 2. Il compenso riconosciuto ai dipendenti, ai sensi del § 1, non fa parte della retribuzione corrisposta per le prestazioni di lavoro ordinario e, pertanto, si intende omnicomprensivo e non dà diritto a contribuzione previdenziale e assistenziale o ad altri emolumenti comunque connessi alla retribuzione da lavoro dipendente presso gli Enti.

§ 3. Le spese eventualmente sostenute dai soggetti di cui al § 1 sono rimborsate dietro presentazione del relativo giustificativo e sono previamente autorizzate dall’Ente che le rifonde.

§ 4. Negli acquisti singolari i costi per i compensi e i rimborsi spese dei membri di una Commissione giudicatrice sono imputati al bilancio dell’Ente che ha chiesto l’acquisto. Negli acquisti comuni sono imputati al bilancio della Committente che procede.

§ 5. L’attività svolta dai periti e dai progettisti ai sensi dell’articolo 22, § 1, lett. a), NCP, è da considerarsi quale servizio svolto alle dipendenze dell’Ente di appartenenza se prestata nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente stesso ed eseguita durante l’orario di lavoro. Laddove la prestazione di perito o progettista venga erogata dal dipendente al di fuori delle finalità istituzionali dell’Ente di appartenenza e, quindi, al di fuori dell’orario di lavoro, oppure venga erogata da professionisti esterni o da incaricati professionali temporanei, il compenso è determinato dalla Segreteria per l’Economia, avuto riguardo ai prezzi di riferimento.

§ 6. Negli appalti di opere, lavori e in quelli che presuppongono particolari competenze tecniche, i progettisti e i periti possono essere chiamati a svolgere anche la funzione di Responsabile dell’esecuzione del contratto.

Articolo 15

Nomina dei membri della Commissione giudicatrice

(articolo 50 NCP)

§ 1. La Commissione giudicatrice è nominata dalla Segreteria per l’Economia su richiesta del Responsabile del procedimento.

§ 2. La Segreteria per l’Economia, spirato il termine per la presentazione delle offerte, sorteggia i soggetti abilitati tra quanti appartengono alle classi di specializzazione e di merito relative allo specifico appalto di cui si tratta.

§ 3. Detti soggetti sono divisi in liste, in base all’Ente di appartenenza. Dalle liste sono esclusi quei soggetti che, sulla base delle informazioni in possesso della Segreteria per l’Economia, siano incompatibili o in conflitto di interessi. Il sorteggio avviene all’interno di ogni lista in maniera da assicurare che:

a)  negli acquisti singolari, ivi inclusi quelli decentralizzati, almeno un componente della Commissione giudicatrice appartenga all’Ente che ha richiesto l’acquisto oppure, in caso di carenza di personale esperto, un componente individuato ai sensi dell’articolo 13, § 8;

b)  negli acquisti centralizzati, almeno un componente appartenga alla Committente.

§ 4. Delle operazioni compiute è redatto verbale sottoscritto da tutti quanti siano intervenuti alle stesse.

§ 5. Il Presidente della Commissione giudicatrice è nominato ai sensi dell’articolo 50, § 4, NCP; in difetto di accordo tra i membri, il Presidente è nominato dalla Committente.

§ 6. La Segreteria per l’Economia identifica le modalità operative delle attività di sorteggio e di funzionamento della Commissione giudicatrice in apposite Linee guida adottate e aggiornate mediante proprio provvedimento e pubblicate sul portale della Santa Sede.

Articolo 16

Incompatibilità e conflitto di interessi

(articoli 7, 13, § 1, lett. j), 24, § 2, e 75 NCP)

§ 1. In applicazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 13, § 1, lett. j), NCP:

a)  le incompatibilità di cui all’articolo 24, § 2, NCP sussistono anche qualora le condizioni ivi previste esistano tra il dipendente, anche a termine, l’incaricato professionale temporaneo o il professionista esterno inseriti nell’Elenco dei soggetti abilitati e un membro degli organi di amministrazione e controllo, un direttore, anche tecnico, un socio di società di persone, un socio di società di capitali con partecipazione pari o superiore a quelle previste dall’articolo 2359 c.c., di un operatore economico che abbia presentato offerta;

b)  anche al di fuori delle ipotesi previste dal § 2 dell’articolo 24 NCP, è dovere del soggetto abilitato, all’atto di rendere la dichiarazione di cui al § 4 del medesimo articolo, dichiarare le situazioni e i rapporti diretti e indiretti con alcuno degli offerenti da cui potrebbero comunque risultare compromesse o diminuite la propria imparzialità e indipendenza. A tal fine è neccessario dotare i soggetti abilitati di un estratto della documentazione amministrativa degli operatori economici che abbiano presentato offerta.

§ 2. Non possono presentare offerta gli operatori economici che si trovino rispetto al Responsabile del procedimento o al progettista in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 24, § 2, NCP, o che gli abbiano prestato consulenza, anche a titolo gratuito, in ordine alla realizzazione dell’appalto, ad eccezione dei casi in cui tale consulenza sia avvenuta nella forma della consultazione pubblica che abbia coinvolto più imprese potenzialmente capaci di presentare un’offerta. I documenti di gara prevedono che l’esistenza di tali rapporti costituisca causa di esclusione e, ove non espressamente prevista, la stessa sia da intendersi inserita di diritto nella documentazione medesima in sostituzione di eventuali previsioni difformi.

§ 3. Gli operatori economici offerenti dichiarano di impegnarsi, anche in nome e per conto degli altri operatori che partecipano congiuntamente alla procedura e per un periodo di cinque anni dall’aggiudicazione della stessa, a non assumere o stipulare contratti di collaborazione di qualunque genere, anche per interposta persona, con i dipendenti dell’Ente che ha bandito la gara, i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente stesso oppure abbiano svolto il ruolo di Responsabile del procedimento, di Responsabile dell’Albo, di membro di Commissione giudicatrice, di membro del Comitato di valutazione, progettista o perito in relazione alla procedura stessa o siano stati dipendenti o incaricati professionali temporanei o professionisti esterni degli Organismi di vigilanza e di controllo della Santa Sede.

§ 4.     In applicazione dell’articolo 7, § 5, NCP, le accertate situazioni di conflitto di interesse sopravvenute in fase di esecuzione del contratto obbligano l’Ente presso il quale il dipendente presta servizio a richiedere alla Committente il recesso dai contratti in essere, precedentemente stipulati con lo stesso, riconoscendo il pagamento delle sole prestazioni gà eseguite ai sensi dell’articolo 67 NCP. L’invito dell’Ente è trasmesso per quanto di competenza alla Segreteria per l’Economia e all’Ufficio del Revisore Generale che ne verificano l’esecuzione, fermo il disposto dell’articolo 63 NCP. I fornitori assunti in servizio dagli Enti di cui all’articolo 2, § 1, lett. a), NCP sono cancellati dall’Albo.

CAPO II

Requisiti degli operatori economici

Articolo 17

Iscrizione dell’operatore economico nell’Albo

(articoli 11, 12, 13, 14, 31, 33 e 35 NCP)

§ 1. La Segreteria per l’Economica identifica e aggiorna, con proprio provvedimento, la documentazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni che gli operatori economici producono al momento della richiesta di iscrizione all’Albo, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 11 e ss. NCP. In ragione della natura della propria attività, gli Enti possono proporre alla Segreteria per l’Economia gli ulteriori documenti da richiedere all’operatore economico, che accertino il possesso delle capacità tecniche, professionali e di referenziamento, in considerazione della classe di specializzazione selezionata ai sensi dell’articolo 33 NCP. L’elenco dei documenti è pubblicato sul portale della Santa Sede.

§ 2. Ai sensi dell’articolo 31, § 7, NCP, su istanza dell’operatore economico, la Segreteria per l’Economia può consentire di sostituire parte della documentazione di cui al § 1 con un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, autorizzando l’iscrizione con riserva e assegnando all’operatore economico un termine, non superiore a 60 giorni, per fornire i documenti, pena la sospensione o la cancellazione dall’Albo. Su motivata richiesta del fornitore, il termine può essere prorogato dalla Segreteria per l’Economia per uguale durata.

§ 3. La Segreteria per l’Economia può richiedere all’operatore economico o acquisire d’ufficio, anche avvalendosi delle Autorità competenti, ogni ulteriore documentazione o informazione utile ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 11 e ss. NCP, sia in capo all’operatore stesso sia ai soggetti ad esso riconducibili.

§ 4. La Segreteria per l’Economia, accertate la completezza della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti richiesti, iscrive l’operatore economico all’Albo.

§ 5. I fornitori comunicano tempestivamente alla Segreteria per l’Economia ogni variazione delle informazioni indicate nella documentazione prodotta, pena la sospensione o la cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’articolo 34 NCP, in caso di omessa, parziale o tardiva comunicazione.

§ 6. I certificati di qualunque genere presentati dagli operatori economici hanno una validità di 12 mesi dalla data del loro rilascio, anche qualora la legge del Paese in cui sono stati rilasciati attribuisca agli stessi una durata differente.

§ 7. Gli operatori economici possono essere iscritti nell’Albo per 1 anno su istanza degli Enti che attestino di aver effettuato sugli stessi verifiche analoghe a quelle di cui agli articoli 11 e ss. NCP. La Segreteria per l’Economia, secondo un proprio calendario di controlli, perfeziona tale iscrizione richiedendo all’operatore economico la presentazione della documentazione di cui al § 1, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di perfezionamento; qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti, detti termini possono essere prorogati dalla Segreteria per l’Economia per uguale durata. Al termine delle attività di perfezionamento, qualora ricorrano i requisiti richiesti dalla normativa vigente, la Segreteria per l’Economia iscrive il fornitore nell’Albo per 5 anni. In caso di mancata trasmissione nei termini o qualora non ricorrano i requisiti richiesti dalla normativa vigente, la Segreteria per l’Economia cancella l’operatore economico dall’Albo dandone comunicazione agli Enti interessati.

§ 8. La Segreteria per l’Economia chiede ai fornitori di produrre annualmente i documenti necessari ad assicurare la permanenza della loro iscrizione all’interno dell’Albo. La mancata produzione della documentazione richiesta dalla Segreteria per l’Economia può determinare la sospensione o la cancellazione del fornitore dall’Albo, ai sensi dell’articolo 34 NCP.

§ 9. Entro il termine di 5 anni di cui all’articolo 31, § 4, NCP, il fornitore può rinnovare la propria iscrizione all’Albo presentando la relativa richiesta, unitamente alla documentazione di cui al § 1. La Segreteria per l’Economia comunica l’esito del processo di rinnovo al fornitore e al Responsabile dell’Albo. Il mancato rinnovo della qualifica entro la scadenza determina la cancellazione del fornitore dall’Albo.

§ 10. Gli operatori economici che, ai sensi dell’articolo 35 NCP, abbiano accesso alla procedura semplificata presentano istanza di iscrizione all’Albo mediante l’apposito formulario. Detto documento è parte integrante delle Linee Guida per la gestione semplificata dell’iscrizione all’Albo, adottate e aggiornate dalla Segreteria per l’Economia con proprio provvedimento e pubblicate sul portale della Santa Sede.

§ 11. Ai sensi dell’articolo 35 NCP, laddove ne ravvisi l’opportunità, anche su proposta degli Enti, la Segreteria per l’Economia, previo esame da parte del Consiglio per l’Economia ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, adotta con proprio provvedimento ulteriori forme semplificate di qualificazione, garantendone la pubblicazione sul portale della Santa Sede. 

§ 12. La partecipazione alle procedure di acquisto riservate ai soli soggetti iscritti nell’Albo è consentita a coloro che abbiano completato la procedura di iscrizione; la sola presentazione della domanda non costituisce titolo di partecipazione alle procedure di affidamento, salvo quanto previsto nei documenti di gara, ai sensi dell’articolo 23.

§ 13. L’Autorità di cui all’articolo 14, § 1, lett. b), NCP riceve dalla Segreteria per l’Economia con cadenza almeno semestrale la lista dei nuovi operatori economici iscritti all’Albo e provvede, anche a campione, ad eseguire i controlli e le verifiche di competenza.

Articolo 18

Cessazione delle cause di esclusione e assenza di condotte penalmente rilevanti

(articoli 11, 12, 13 e 14 NCP)

§ 1. Nei casi di cui all’articolo 12, § 1, lett. a), NCP la valutazione della richiesta di iscrizione dell’operatore economico resta sospesa sino all’esito del procedimento penale. È onere dell’operatore economico comunicare alla Segreteria per l’Economia le risultanze del procedimento.

§ 2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 NCP vengono meno qualora:

a)  sia intervenuta l’archiviazione delle indagini oppure, in caso di rinvio a giudizio, con il passaggio in giudicato della sentenza favorevole per l’imputato;

b)  sia prevista la depenalizzazione del reato nello Stato della Città del Vaticano e nella Santa Sede;

c)   sia intervenuta la cessazione dalla carica o la perdita della qualità di socio del soggetto nei cui confronti sia pendente un procedimento penale o sia intervenuto un provvedimento di condanna, anche non definitivo, purchè i) la medesima o altra carica oppure la qualità di socio non venga riassunta per un periodo di almeno 5 anni o ii) l’operatore economico non sia stato condannato ai sensi della normativa del Paese di stabilimento sulla responsabilità delle persone giuridiche e degli enti dipendente da reato;

d)  alternativamente, i) sia stata proposta impugnazione avverso la pretesa creditoria delle autorità fiscali e previdenziali, ii) sia intervenuto un provvedimento amministrativo o giurisdizionale che attesti l’insussistenza di detto obbligo, iii) la carenza sia valutata dalla Segreteria per l’Economia come non grave sulla base di parametri interni predeterminati;

e)  l’operatore economico abbia definito congiuntamente con le autorità competenti un piano di dilazione dei pagamenti nelle ipotesi di cui all’articolo 13, § 1, lett. a) e b), NCP;

f)   siano trascorsi 5 anni dal provvedimento dell’Ordine professionale che ha accertato la causa di esclusione;

g)  siano trascorsi 5 anni dall’accertamento della falsità delle dichiarazioni, dell’indebita influenza, dell’illecito ambientale o delle condotte contrarie alla Dottrina Sociale della Chiesa.

§ 3. In tutti i casi in cui le procedure di cui all’articolo 13, § 1, lett. h), NCP prevedano la prosecuzione dell’attività aziendale, la Segreteria per l’Economia, previa valutazione della solidità economica dell’operatore economico e del regolare adempimento delle prescrizioni dei piani approvati nell’ambito della procedura commissariale o concorsuale, può autorizzare l’iscrizione all’Albo e la partecipazione alle procedure di acquisto. Resta salva la facoltà delle Committenti di prevedere condizioni più restrittive nei documenti di gara.

Articolo 19

Giurisdizioni a monitoraggio rafforzato

(articolo 13, § 1, lett. p), NCP)

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 13, § 1, lett. p), NCP, è recepita la lista delle giurisdizioni a rischio elevato di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e/o proliferazione delle armi di distruzione di massa, resa disponibile dall’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria sul proprio sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, § 2, lett. b), vi), della Legge n. XVIII, del giorno 8 ottobre 2013.

Articolo 20

Pericolo di distorsione della concorrenza

(articolo 13, § 1, lett. k), NCP)

§ 1. Non possono presentare offerta nella medesima procedura di acquisto il fornitore e i seguenti soggetti allo stesso riferibili, se iscritti all’Albo nella stessa classe di specializzazione:

a)  i membri degli organi di amministrazione o controllo, i direttori, anche tecnici, e i dipendenti;

b)  i soci di una società a base personale o di una società mutualistica anche consortile;

c)   i soci, persone fisiche o giuridiche, che detengano una posizione di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 c.c.;

d)  gli operatori economici che versino in situazioni da cui possa ragionevolmente dimostrarsi che facciano riferimento ad un comune centro decisionale.

§ 2. Ferme le eventuali responsabilità penali, i documenti di gara prevedono sempre l’esclusione di entrambi i soggetti che in relazione ad una singola procedura d’acquisto presentino offerte distinte, trovandosi in una delle situazioni previste dal paragrafo precedente.

§ 3. Deroghe alle condizioni di cui al § 1 sono ammesse ai soli fini della partecipazione congiunta ad una o più procedure, ai sensi dell’articolo 23.

Articolo 21

Qualificazione dell’operatore economico

(articoli 11 e 31 NCP)

§ 1. Possono chiedere la qualificazione i seguenti soggetti:

a)  gli imprenditori individuali, anche artigiani, e i professionisti;

b)  le società di persone, di capitali e mutualistiche;

c)  i consorzi;

d)  le reti di imprese;

e)  le associazioni e le fondazioni;

f)   gli enti privi di personalità giuridica, purché autorizzati nel Paese in cui sono stabiliti ad esercitare l’attività descritta nell’oggetto sociale;

g)  le Persone giuridiche pubbliche della Chiesa.

§ 2. In caso di consorzi contrattuali di cui agli articoli 2602 e ss. c.c., è richiesta l’iscrizione in Albo, ai sensi dell’articolo 23, § 5, anche di ciascuna consorziata che in fase di esecuzione del contratto sia chiamata ad erogare le singole prestazioni. In tutti gli altri casi i documenti di gara prevedono la verifica dei requisiti generali in capo alle singole consorziate esecutrici in fase di aggiudicazione. 

§ 3. Le Persone giuridiche pubbliche della Chiesa, che offrono beni o servizi in maniera continuativa ed organizzata, si qualificano presentando documentazione che ne evidenzi natura e finalità.

Articolo 22

Cancellazione e sospensione dall’Albo

(articoli 13, § 1, lett. d) e l), 34 e 63 bis NCP)

§ 1. Ai fini della cancellazione di un fornitore dall’Albo, ai sensi dell’articolo 34, § 1, lett. a), NCP, le significative o persistenti carenze di cui all’articolo 13, § 1, lett. l), NCP sono individuate su segnalazione dell’APSA, del Governatorato, degli Enti decentralizzati o degli Enti beneficiari, corredata da idonea documentazione che dia comprovata evidenza delle ragioni poste alla base della richiesta. L’Ente mette a disposizione della Segreteria per l’Economia il relativo fascicolo della procedura.

§ 2. Il rating di cui all’articolo 34, § 1, lett. b), NCP è determinato, ai sensi dell’articolo 63 bis NCP, in applicazione di un sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni rese dal fornitore nel corso di una procedura di affidamento e in fase di esecuzione del contratto, tenendo conto delle previsioni dei documenti di gara e contrattuali.

§ 3. Il provvedimento di sospensione, ai sensi dell’articolo 34, § 3, NCP, è disposto dalla Segreteria per l’Economia d’ufficio o su proposta dell’Ente richiedente, sentita l’APSA, il Governatorato o gli Enti decentralizzati di riferimento e previa valutazione delle motivazioni rese dal fornitore, ed ha un limite di durata nel minimo di 3 mesi e nel massimo di due anni; il periodo di sospensione è determinato dalla Segreteria per l’Economia secondo equità, in considerazione del tempo necessario alla rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione stessa.

§ 4. Decorso il termine indicato nel provvedimento di cui al precedente paragrafo, è onere del fornitore dare evidenza del venir meno delle cause che hanno determinato la sospensione e fornire la documentazione richiesta dalla Segreteria per l’Economia ai fini delle verifiche. La Segreteria per l’Economia comunica al fornitore e agli Enti interessati l’esito delle valutazioni.

§ 5. In caso di reiterata sospensione dell’operatore economico dall’Albo per un arco temporale complessivamente superiore ai due anni, anche non consecutivi, il fornitore è cancellato dall’Albo ai sensi dell’articolo 34 NCP.

§ 6. La sospensione o cancellazione del fornitore dall’Albo non pregiudica l’esecuzione dei contratti in corso, salva difforme volontà della Committente, sentito l’Ente beneficiario.

Articolo 23

Forme di collaborazione tra operatori economici

(articoli 11, § 2, e 44 NCP)

§ 1. Se previsto dai documenti di gara, più operatori economici possono partecipare alle procedure di acquisto presentando un’unica offerta congiunta.

§ 2. Le forme di collaborazione ammesse sono:

a)  l’associazione o il raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti;

b)  il consorzio contrattuale di cui agli articoli 2602 e ss. c.c.;

c)   i contratti di rete;

d)  il subappalto;

e)  l'avvalimento;

f)   ulteriori forme di collaborazione tra operatori economici o gruppi economici previste dagli ordinamenti del Paese in cui gli operatori sono stabiliti, purché assimilabili a quelle previste dalle lettere precedenti.

§ 3. Nei casi di cui alle lett. a), b) e c) l’offerta è presentata dal soggetto cui gli operatori economici abbiano conferito mandato collettivo con rappresentanza, il quale agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti. Qualora la collaborazione non sia stata ancora formalizzata, l’offerta è sottoscritta da tutti i partecipanti e contiene l’impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo con rappresentanza all’operatore economico che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

§ 4. Eccezion fatta per l’ipotesi di cui alla lett. e), l’offerta indica le prestazioni eseguite da ciascun operatore economico e il valore delle stesse, nonché la ripartizione dei compensi di ciascun operatore economico in percentuale sul prezzo offerto.

§ 5. Gli operatori economici coinvolti nelle forme di collaborazione di cui al § 2 possiedono i requisiti di cui agli articoli 11 e ss. NCP; salvo il caso di cui alla lett. e), le imprese esecutrici del contratto sono, altresì, iscritte all’Albo autonomamente, fatte salve differenti previsioni nei documenti di gara.

§ 6. Le forme di collaborazione costituende, prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva o della stipula del contratto, forniscono, unitamente alla documentazione prevista dal disciplinare, copia del contratto che ne disciplina i relativi rapporti, sottoscritta da tutti i partecipanti all’accordo.

§ 7. I documenti di gara possono anche prevedere che, qualora uno o più degli operatori economici coinvolti nelle forme di collaborazione di cui al § 2 non sia iscritto all’Albo, sia ammesso alla procedura con riserva, a condizione che il provvedimento di aggiudicazione definitiva sia adottato successivamente all’intervenuta iscrizione nell’Albo.

§ 8. Il subappalto di cui all’articolo 44 NCP può essere consentito nella misura massima del trenta per cento dell’importo del contratto. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto i) il subappaltatore non può partecipare autonomamente alla procedura per l’affidamento dell’appalto stesso, ii) l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, iii) l’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

§ 9. L’operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti soggettivi di carattere tecnico e professionale di cui all’articolo 25, § 6. I documenti di gara stabiliscono limiti e condizioni per potersi avvalere dei requisiti o delle risorse messe a disposizione da un altro operatore economico. Il concorrente dimostra alla Committente che dispone dei requisiti richiesti mediante presentazione del contratto di avvalimento, anche in copia informatica, e di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso l’ausiliato e verso la Committente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto i requisiti e le risorse indicate come oggetto di avvalimento. La dichiarazione indica i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, specificando se necessari a soddisfare un requisito di partecipazione.

§ 10. L’impresa ausiliaria, ancorchè non iscritta all’Albo, soddisfa comunque i requisiti di cui agli articoli 11 e ss. NCP. Il possesso dei requisiti è accertato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 55 NCP, salvo che i documenti di gara riservino tali verifiche alla Commissione giudicatrice o al Comitato di valutazione.

§ 11. L’avvalimento non genera alcun diritto dell’impresa ausiliaria nei confronti della Committente; il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di detto soggetto in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

§ 12. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto e in relazione a ciascuna procedura di acquisto non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, oppure che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

TITOLO IV

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

CAPO I

Regole generali di valutazione e selezione

Articolo 24

Indagine di mercato e manifestazione di interesse

(articoli 36, 36 bis e 46 NCP)

§ 1. Nei limiti di quanto previsto dalle NCP e dal presente Regolamento, la scelta del tipo di procedura e del criterio di selezione delle offerte è operata dalla Committente, previa verifica delle condizioni e delle soluzioni offerte dal mercato, in considerazione dei fabbisogni dell’Ente beneficiario, anche mediante un’indagine di mercato o una manifestazione di interesse.

§ 2. L’indagine di mercato è finalizzata ad individuare le possibili soluzioni tecniche e le condizioni economiche offerte sul mercato per la soddisfazione del fabbisogno degli Enti. L’indagine avviene su iniziativa della Committente o dell’Ente beneficiario, nelle modalità ritenute più convenienti e che al contempo garantiscano equità, trasparenza e tracciabilità, anche con operatori economici non iscritti all’Albo. L’espletamento di un’indagine di mercato non vincola l’Ente all’avvio di una procedura di acquisto e non comporta alcun obbligo nei confronti dei soggetti interpellati, né attribuisce loro alcun titolo preferenziale o aspettativa tutelabile. Gli esiti dell’indagine di mercato, se rilevanti ai fini della procedura di acquisto, sono raccolti in una relazione, conservata nel fascicolo della procedura, che documenta fonti, parametri di ricerca e valutazioni.

§ 3. La procedura di affidamento può essere preceduta da una richiesta di manifestazione di interesse, volta ad individuare la migliore metodologia di acquisto e i fornitori potenzialmente interessati a partecipare all’eventuale futura procedura. La Committente invia la richiesta a tutti i fornitori iscritti in Albo nella relativa classe di specializzazione; ove sussistano ragioni di opportunità, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile di operatori economici, la Committente, sentito l’Ente beneficiario, può invitare anche i non iscritti, ai sensi dell’articolo 46, § 3, NCP. Qualora, viceversa, la specificità dell’appalto ne giustifichi la richiesta, l’Ente beneficiario può proporre alla Committente di rivolgersi ai fornitori in possesso delle competenze e delle qualifiche proprie dell’appalto o, se necessario, anche ad operatori economici ugualmente competenti e qualificati. L’Ente benefciario motiva la richiesta specificando i criteri oggettivi di selezione degli operatori economici invitati a manifestare l’interesse, al fine di garantire una concreta possibilità di partecipazione, in base al principio di cui all’articolo 5, § 2, lett. c), NCP.

§ 4. La richiesta di manifestazione di interesse, univocamente individuata, contiene il nominativo del Responsabile del procedimento, ove nominato ai sensi del presente Regolamento, e almeno una breve descrizione delle prestazioni oggetto del contratto, l’indicazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione e il termine entro cui esprimere l’interesse; il termine minimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse è di 5 giorni.

§ 5. L’espletamento di una manifestazione di interesse non genera negli operatori economici alcun diritto a partecipare alla successiva procedura, né vincola la Committente nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato l’interesse, purché sia garantita la parità di trattamento tra gli operatori economici interessati. All’esito di una manifestazione di interesse, la Committente può avviare a propria discrezione la procedura selettiva, tenendo conto dei riscontri ricevuti. I documenti di gara fanno espresso riferimento alla manifestazione di interesse.

Articolo 25

Requisiti di partecipazione

(articoli 11, 12, 13, 14 e 47 NCP)

§ 1. I requisiti di partecipazione contenuti nei documenti di gara comprendono sia quelli di carattere generale, di cui al Titolo I, Capo III, NCP, sia quelli soggettivi di cui all’articolo 47 NCP. Ove non espressamente previsti, i requisiti di carattere generale si intendono inseriti di diritto.

§ 2. I requisiti soggettivi relativi all’idoneità professionale e alla capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale degli operatori economici sono attinenti e proporzionati rispetto all'oggetto dell’appalto, all’importo posto a base di gara, alle prassi di mercato e alle effettive necessità dell’Ente, al fine di favorire la competizione fra fornitori adeguatamente qualificati nel numero più ampio possibile.

§ 3. In applicazione dei principi di cui all’articolo 5, § 1, lett. e) e g), NCP, i documenti di gara omettono la previsione dei requisiti soggettivi qualora non rilevanti ai fini della corretta esecuzione dell’appalto, oppure qualora gli stessi siano già attestati dall’iscrizione dell’operatore in Albo nella relativa classe di specializzazione, fatta salva la facoltà di prevedere nei documenti di gara che la Commissione giudicatrice o il Comitato di valutazione o il Responsabile del procedimento verifichi la persistenza dei requisiti che hanno determinato l’iscrizione all’Albo.

§ 4. L’idoneità professionale è di regola accertata attraverso il possesso di:           

a)  iscrizioni in albi e registri;

b)  certificazioni, attestazioni, anche di valutazione reputazionale, e simili;

c)   titoli accademici e analoghi riconoscimenti.

§ 5. La capacità economica e finanziaria è di regola accertata mediante verifica:

a)  del fatturato annuo complessivo o del fatturato annuo nel settore oggetto dell’appalto, con riferimento all’arco temporale indicato nei documenti di gara;

b)  di un determinato rapporto tra attività e passività;

c)  di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

d)  di adeguato accesso a forme di finanziamento bancario o di altro genere;

e)  di ogni altro elemento che consenta di assicurare la corretta esecuzione dell’appalto per tutta la sua durata o il risarcimento del danno in caso di inadempimento o errore professionale.

§ 6. Le competenze tecniche e professionali sono di regola accertate mediante richiesta del possesso:

a)  di risorse umane in numero e specializzazione adeguate;

b)  di dotazioni tecniche, organizzative e strumentali necessarie all’esecuzione dell’appalto;

c)  dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto;

d)  di ogni altro elemento che consenta di accertare in concreto la capacità tecnica dell’operatore economico di eseguire l’intera prestazione oggetto dell’appalto.

§ 7. I requisiti soggettivi dell’operatore economico sono di regola valutati stabilendo un punteggio minimo che ciascun operatore deve raggiungere a pena di esclusione, attribuendo o sottraendo dei punti in ragione della presenza o assenza dei requisiti stabiliti dai documenti di gara. Tali punteggi non interferiscono con quelli assegnati per la valutazione delle offerte.

§ 8. Qualora determinati requisiti siano ritenuti dall’Ente come imprescindibili per l’esecuzione del contratto, i documenti di gara prevedono che la relativa mancanza determini l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di affidamento, senza necessità di attribuzione di un punteggio.

§ 9. I documenti di gara possono anche stabilire un punteggio minimo che l’offerta tecnica o un elemento della stessa debba conseguire a pena di esclusione.

§ 10. Nell’ottica di un impiego sostenibile dei fondi interni ex articolo 1, § 2, NCP, i documenti di gara possono prevedere specifici requisiti ambientali e sociali necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento, avendo cura di bilanciare gli aspetti ambientali e sociali con quelli tecnici ed economici, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 NCP.

§ 11. I documenti di gara possono consentire che tutti o parte dei requisiti di partecipazione, anche qualora posti a pena di esclusione, siano attestati mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. Non è consentita l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dei requisiti soggettivi per i quali è utilizzato un sistema mediante attribuzione dei punteggi di cui al § 7. La verifica di quanto autocertificato è svolta sull’offerente che risulti primo in graduatoria, a sensi dell’articolo 55 NCP.

Articolo 26

Criteri di selezione delle offerte tecniche ed economiche

(articolo 36 bis NCP)

§ 1. Le valutazioni delle offerte tecniche sono espresse mediante l’attribuzione di un punteggio in una predeterminata proporzione, che preveda un limite massimo di punti da attribuire per ogni elemento tecnico e funzionale, ivi compresi quelli di sostenibilità ambientale o sociale, suscettibile di valutazione separata ed autonoma.

§ 2. Per tutti o parte degli elementi suscettibili di valutazione separata e autonoma, i documenti di gara prevedono di norma l’attribuzione di un punteggio per le proposte migliorative presentate dagli operatori economici nelle loro offerte specificando:

a)  i requisiti minimi;

b)  gli elementi tecnici e funzionali non modificabili;

c)  il risultato definito, raggiungibile e misurabile, in termini qualitativi e quantitativi, delle migliorie.

§ 3. Gli elementi tecnici e funzionali suscettibili di valutazione separata e autonoma e il punteggio attribuibile sono specificati nei documenti di gara.

§ 4. In caso di valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione giudicatrice o il Comitato di valutazione può richiedere al concorrente chiarimenti sul contenuto dell’offerta tecnica, entro i termini di cui all’articolo 7, § 2. I chiarimenti forniti dal concorrente non possono in alcun modo modificare il contenuto dell’offerta già presentata.

§ 5. La valutazione delle offerte economiche è effettuata mediante attribuzione di un punteggio in funzione della proposta economica formulata dall’operatore, secondo i criteri e le modalità indicati nei documenti di gara. Ove previsto un importo posto a base di gara, il punteggio è determinato in ragione del ribasso offerto rispetto a tale importo. In ogni caso, il punteggio economico è rapportato al punteggio tecnico conseguito, secondo la metodologia prescelta per l’attribuzione del punteggio complessivo.

§ 6. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso economico. I documenti di gara possono prevedere ulteriori elementi in relazione ai quali non sia ammesso il ribasso economico. In tali circostanze, sotto pena di esclusione, l’offerta economica fornisce separata evidenza degli elementi soggetti a ribasso e di quelli non soggetti a ribasso.

§ 7. Per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche la Committente, d’intesa con l’Ente beneficiario, utilizza metodi generalmente riconosciuti come garanzia di efficacia e trasparenza, adottando quelli più idonei alla soddisfazione dei fabbisogni connessi all’oggetto dell’affidamento e motivando la scelta anche con rinvio alle fonti da cui il sistema è stato mutuato. I documenti di gara riportano analiticamente il tipo di sistema scelto, il grado di discrezionalità assegnato alla Commissione giudicatrice, le formule utilizzate per le valutazioni, la modalità di raccordo tra l’offerta tecnica e quella economica e il sistema di valutazione dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’articolo 33.

§ 8. Nei casi di aggiudicazione al massimo ribasso non è attribuito alcun punteggio alle componenti tecniche e funzionali, atteso che nelle procedure a competizione sulla sola componente economica non sono previsti elementi di valutazione tecnica.

§ 9. Qualora l’acquisto di beni e servizi abbia caratteristiche standardizzate, i documenti di gara possono prevedere che l’aggiudicazione avvenga al massimo ribasso mediante invito a partecipare ad un’asta elettronica a ribassi successivi, indicando il termine ultimo di chiusura della stessa, specificandone data e ora. Gli operatori economici che hanno presentato offerta, previa valutazione sulla relativa ammissibilità da parte del Responsabile del procedimento, sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta secondo le modalità fornite. Allo scadere del termine ultimo il Responsabile del procedimento dichiara conclusa l’asta elettronica, procedendo all’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’articolo 52 bis NCP.

§ 10. Gli acquisti che abbiano ad oggetto prodotti o servizi innovativi, o nei quali la selezione degli elementi tecnici e funzionali abbia significativo carattere di progettualità, sono preceduti da un’indagine di mercato e possono essere banditi a prezzo chiuso, senza competizione sulla componente economica, che è determinata in misura fissa nei documenti di gara. Tali acquisti richiedono la nomina di una Commissione giudicatrice e sono aggiudicati seguendo le disposizioni all’uopo dettate, in quanto compatibili.

CAPO II

Regole generali del procedimento

Articolo 27

Avvio della procedura

(articolo 46 NCP)

§ 1. L’Ente beneficiario, ricevute le preventive autorizzazioni previste dalla normativa vigente, manifesta il proprio fabbisogno alla Committente predisponendo la richiesta di acquisto nelle modalità definite dalla stessa. La Committente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, avvia la procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 46, § 1, NCP.

§ 2. Ciascuna procedura di affidamento, al momento dell’apertura del relativo fascicolo, è identificata in maniera univoca da un codice riportato su tutti gli atti e sui documenti costituenti la singola procedura. Ciascuna Committente attribuisce il codice univoco in autonomia.

§ 3. Le soglie di valore stabilite dalle NCP, finalizzate all’individuazione del tipo di procedura cui ricorrere, si riferiscono al valore stimato dell’appalto.

§ 4. Ai sensi dell’articolo 36, § 3, NCP, il limite di valore fissato dall’articolo 42 bis, § 1, lett. a), NCP è elevato sino ad Euro 250.000,00 quando l’oggetto dell’affidamento afferisca ai beni di cui all’articolo 1 della Legge N. CCCLV sulla tutela dei beni culturali, del 25 luglio 2001, visitabili dal pubblico, al fine di salvaguardarne fruizione e valorizzazione.

Articolo 28

Progettazione

(articoli 40 e 41 NCP)

§ 1. Qualora le procedure di acquisto debbano essere procedute da un’adeguata progettazione ai sensi dell’articolo 40, § 1, NCP, l’Ente beneficiario individua, tra i propri dipendenti iscritti nell’Elenco dei soggetti abilitati di cui all’articolo 22 NCP, uno o più progettisti, in considerazione della complessità del progetto. Del nominativo del progettista è data indicazione nei documenti di gara.

§ 2. Ciascun progetto è identificato in maniera univoca attraverso l’attribuzione di un codice, detto CUP; tale codice è riportato su tutti gli atti e i documenti relativi al progetto stesso. In assenza di una piattaforma informatica, ciascuna Committente attribuisce il codice univoco in autonomia.

§ 3. In base alla complessità del progetto, i tre livelli di progettazione - di fattibilità, definitivo ed esecutivo - possono essere realizzati in fasi successive per essere poi riuniti in un progetto definitivo o essere direttamente inclusi in un unico documento progettuale.

§ 4. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica individua e riporta i bisogni dell’Ente beneficiario in relazione alle proprie finalità istituzionali e determina le soluzioni tecniche che presentano il miglior rapporto tra costi e benefici. Le soluzioni tecniche indicano le caratteristiche tipologiche, qualitative, funzionali, tecnologiche e il ciclo di vita dei beni e dei servizi. Le valutazioni economiche forniscono evidenza anche dei costi futuri prevedibili.

§ 5. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori e le opere da realizzare, i beni e i servizi e le procedure di acquisto necessari alla sua compiuta realizzazione, il cronoprogramma di realizzazione e determina ogni aspetto rilevante. In base alla complessità del progetto, tale livello di progettazione può essere omesso.

§ 6. Il progetto esecutivo, conformemente al progetto definitivo, se previsto, è sviluppato ad un livello di definizione per il quale ogni elemento che abbia un costo sia identificato in tipologia, qualità, quantità, caratteristiche e prezzo.

§ 7. I progetti la cui realizzazione comporti impegni di spesa nel corso di più esercizi sono aggiornati e verificati ogni anno e sono trasmessi alla Segreteria per l’Economia, unitamente alle richieste di stanziamento del bilancio preventivo.

§ 8. Il progetto, una volta completato, è acquisito al fascicolo della relativa procedura.

Articolo 29

Documentazione di gara e nomina della Commissione giudicatrice

(articolo 39, 42 bis, § 1, e 50, §§ 1 e 3, NCP)

§ 1. I documenti di gara sono predisposti secondo modelli definiti d’intesa con l’APSA, adottati e aggiornati con provvedimento della Segreteria per l’Economia, ai sensi dell’articolo 39 NCP; i modelli sono pubblicati sul portale della Santa Sede.

§ 2. La documentazione di natura tecnico-amministrativa è redatta, ai sensi dell’articolo 5, § 2, NCP, in maniera tale da garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici, favorire la più ampia partecipazione possibile alla procedura ed assicurare una competizione effettiva.

§ 3. Negli acquisti singolari e in quelli comuni la cui esigenza sia manifestata dall’Ente nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, gli aspetti tecnici e funzionali e la loro eventuale incidenza nell’attribuzione del punteggio sono individuati dagli Enti beneficiari, contestualmente alla richiesta di avvio della procedura, in base alle proprie esigenze e sono manifestati alla Committente ai fini della redazione della documentazione di gara.

§ 4. Il Responsabile del procedimento supervisiona la redazione della documentazione di gara e la pubblica ai sensi del presente Regolamento e, ove richiesto, sul portale della Santa Sede.

§ 5. Contestualmente alla pubblicazione della documentazione di gara, il Responsabile del procedimento chiede alla Segreteria per l’Economia la nomina, ove prevista, della Commissione giudicatrice, indicando il numero dei commissari da sorteggiare, eventuali incompatibilità già note e il termine fissato per la presentazione delle offerte; in assenza di una piattaforma informatica, il Responsabile del procedimento trasmette, altresì, il bando di gara unitamente al disciplinare e comunica eventuali proroghe del termine di presentazione delle offerte.

§ 6. Gli atti di nomina dei Commissari di gara sono pubblicati nell’Albo dalla Segreteria per l’Economia, avendo cura di tutelare i dati personali.

Articolo 30

Sopralluoghi e richieste di chiarimenti

(articoli 29 e 42 NCP)

§ 1. Il sopralluogo consente ai fornitori di acquisire un’effettiva conoscenza dell’oggetto dell’appalto mediante una previa ispezione o particolari indagini e prove su luoghi, cose, impianti, sistemi e dati.

§ 2. Il Responsabile del procedimento coordina le attività di sopralluogo, la cui data può sempre essere modificata con congruo preavviso e adeguata pubblicità.

§ 3. I sopralluoghi sono preferibilmente organizzati in forma collettiva, assicurando che tutti gli operatori economici ricevano le stesse informazioni e verifichino il medesimo stato dei luoghi. Analoghe condizioni sono garantite nei sopralluoghi individuali, se ammessi per giustificati motivi. Ove non ne sia prevista l’obbligatorietà nei documenti di gara, la partecipazione al sopralluogo è a discrezione dell’operatore economico; la mancata partecipazione al sopralluogo e la successiva presentazione dell’offerta comportano l’integrale accettazione da parte dell’operatore economico di quanto contenuto nei verbali redatti ex articolo 42, § 4, NCP e l’assunzione del rischio relativo all’eventuale incompletezza o non esaustività delle informazioni acquisite.

§ 4. Gli operatori economici inoltrano le richieste di chiarimento alla Committente, entro il termine e nelle modalità stabiliti dai documenti di gara.

§ 5. Il Responsabile del procedimento predispone le risposte e le pubblica, unitamente alle richieste rese in forma anonima, entro il termine stabilito nei documenti di gara, con congruo anticipo sul termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 31

Apertura e valutazione delle offerte

(articoli 50, §§ 4, 5 e 6, 51 e 52 NCP)

§ 1. Le sedute della Commissione giudicatrice sono tenute presso la sede della Committente, laddove sono conservati i documenti di gara e quelli prodotti dagli offerenti. Subito dopo aver accettato l’atto di nomina, i Commissari possono tenere uno o più incontri organizzativi.

§ 2. Il Responsabile del procedimento, sentito il Presidente, stabilisce il Calendario delle sedute e lo pubblica. Sono, altresì, pubblicati gli eventuali aggiornamenti.

§ 3. Nella prima seduta, aperta alla partecipazione degli operatori economici che abbiano presentato offerta e del Responsabile del procedimento, la Commissione giudicatrice:

a)  verifica la regolarità formale della documentazione trasmessa, accertandone la conformità rispetto a quanto prescritto nei documenti di gara;

b)  verifica la documentazione amministrativa, ai fini dell’ammissione di ogni concorrente attivando, se del caso, il soccorso istruttorio; può, altresì, per il tramite del Responsabile del procedimento, avvalersi della collaborazione di cui all’articolo 12, § 3;

c)  nel caso di mancata attivazione del soccorso istruttorio, apre le offerte tecniche, accertando l’effettiva presenza della documentazione richiesta e prendendo atto del relativo contenuto.

§ 4. Ove la documentazione sia cartacea, nella prima seduta la Commissione giudicatrice adotta, altresì, ogni provvedimento e accorgimento utile per la sua custodia tra una seduta e l’altra, al fine di assicurarne la non alterazione e la non sostituzione.

§ 5. Ove vi siano fondati motivi per ritenere che integrità e riservatezza siano state compromesse, sentito il Responsabile del procedimento, la Commissione giudicatrice dispone l’annullamento della procedura. Delle ragioni dell’annullamento è dato atto nel verbale.

§ 6. Non si procede all’annullamento della procedura ma all’esclusione del concorrente qualora l’integrità delle offerte o le eventuali irregolarità nella loro presentazione riguardino solo una o più offerte e le stesse siano imputabili a chi le abbia presentate.

§ 7. Durante le sedute pubbliche gli operatori economici e il Responsabile del procedimento esprimono le proprie osservazioni, anche in contraddittorio con la Commissione giudicatrice.

§ 8. Le sedute pubbliche possono essere svolte anche con collegamento telematico audio e video delle persone che abbiano titolo a parteciparvi, purché le stesse avvengano con modalità tecniche che garantiscano l’inequivocabile identificazione dei partecipanti e sia loro consentito il pieno esercizio delle facoltà previste dai paragrafi precedenti.

§ 9. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione discrezionale di sua competenza in sedute riservate cui possono partecipare solo i membri della Commissione stessa, sotto pena di annullamento dell’intera procedura, potendo richiedere eventuali chiarimenti nei limiti e nelle modalità descritti nell’articolo 26, § 4. La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi avvengono in una o più sedute riservate. L’istanza di accesso ai verbali delle sedute riservate è presentata ai sensi dell’articolo 3.

§ 10. All’esito dell’esame delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica:

a)  alla lettura dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica dei concorrenti ammessi;

b)  all’eventuale esclusione delle offerte tecniche;

c)  all’apertura delle offerte economiche;

d)  all’attribuzione del punteggio complessivo in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nei documenti di gara e alla formazione della graduatoria, salvo che ragioni di opportunità e riservatezza prevedano che le operazioni di raccordo tra offerta tecnica e offerta economica possano svolgersi in seduta riservata;

e)  all’aggiudicazione provvisoria.

§ 11. La Commissione giudicatrice, prima di procedere con l’aggiudicazione provvisoria, verifica l’eventuale offerta anomala di cui all’articolo 33 in apposita seduta riservata.

§ 12. Di tutte le operazioni di cui al presente articolo è redatto verbale, sottoscritto dai Commissari, che attestano con dichiarazione facente fede fino a querela di falso la presenza e le affermazioni degli intervenuti. È fatta salva la facoltà dei Commissari di raccogliere la sottoscrizione degli intervenuti.

§ 13. Il termine di 30 giorni di cui all’articolo 50, § 6, NCP decorre dalla data in cui il Presidente di Commissione acquisisce le credenziali di accesso alla piattaforma informatica. In assenza della piattaforma informatica il termine decorre dalla prima seduta di Calendario.

§ 14. I Commissari di gara e il Responsabile del procedimento sono vincolati al segreto d’ufficio sulle attività di gara e sull’esito dei propri lavori.

§ 15. Le modalità operative di funzionamento della Commissione giudicatrice e di svolgimento delle sedute sono identificate nelle Linee Guida di cui all’articolo 15, § 6.

Articolo 32

Provvedimento di aggiudicazione provvisoria

(articoli 52 e 52 bis NCP)

§ 1. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria contiene la dichiarazione di aggiudicazione con l’intera graduatoria, le motivazioni sull’accoglimento delle giustificazioni offerte dall’aggiudicatario provvisorio in caso di anomalia dell’offerta, gli operatori economici esclusi e la motivazione dell’esclusione ed è pubblicato dal soggetto incaricato.

§ 2. Nelle procedure a competizione sulla sola componente economica, ai sensi dell’articolo 52 bis NCP, in cui il Responsabile del procedimento si sia riservato di verificare l’anomalia del prezzo offerto successivamente all’aggiudicazione provvisoria, le motivazioni sull’accoglimento delle giustificazioni fornite dall’aggiudicatario provvisorio e i chiarimenti eventualmente resi in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta sono pubblicati prima dell’aggiudicazione definitiva.

§ 3. A conclusione dei lavori di cui agli articoli 52, § 6, e 52 bis, § 2, NCP, e prima che sia adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Responsabile del procedimento effettua le verifiche previste dall’articolo 55 NCP, richiedendo anche la dimostrazione di quanto autocertificato dall’aggiudicatario provvisorio, ai sensi dell’articolo 25, § 11.

§ 4. In caso di annullamento dell’aggiudicazione o annullamento dell’esclusione di uno dei concorrenti, che renda necessaria la ripetizione della procedura di affidamento, è riconvocata la stessa Commissione giudicatrice, a meno che l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della stessa.

Articolo 33

Anomalia dell’offerta

(articoli 52 e 52 bis NCP)

§ 1. Quando è adottato il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice verifica l’anomalia dell’offerta.

§ 2. Salva diversa previsione nei documenti di gara, è anomala l’offerta che ottenga un punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all’offerta economica in virtù di un ribasso consistente. Sono giudicate anomale le offerte che, sia per la componente tecnica sia per quella economica, ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nei documenti di gara.

§ 3. In caso di anomalia la Commissione giudicatrice, avvalendosi del Responsabile del procedimento, assegna all’aggiudicatario provvisorio un termine perentorio, di regola non superiore a 10 giorni, per presentare le giustificazioni ritenute opportune, dimostrando di poter ottenere un margine dall’esecuzione dell’appalto.

§ 4. La Commissione giudicatrice valuta, decidendo a maggioranza, la sufficienza delle giustificazioni offerte dall’operatore economico.

§ 5. In caso di esclusione del primo in graduatoria, l’appalto è aggiudicato in via provvisoria al secondo classificato, sempre che anche tale offerta non risulti anormalmente bassa, nel qual caso la Commissione giudicatrice effettua una nuova richiesta di chiarimenti e una nuova valutazione di congruità.

§ 6. Negli appalti di importo inferiore a Euro 150.000,00 la Commissione giudicatrice può decidere di non procedere alla valutazione dell’anomalia delle offerte motivando le ragioni per le quali, sulla base della documentazione già in suo possesso, ritenga l’offerta comunque sostenibile. Il disciplinare può individuare limiti e presupposti di tali decisioni dei Commissari.

§ 7. Quando la competizione si basi sulla sola componente economica, l’anomalia del prezzo offerto è verificata dal Responsabile del procedimento secondo i criteri e le modalità individuati nella documentazione di gara, anche successivamente all’aggiudicazione provvisoria, qualora si sia riservata tale possibilità nel verbale di cui all’articolo 52 bis, § 2, NCP. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento valuti insufficienti le giustificazioni presentate dall’operatore economico procede ai sensi del § 5.

Articolo 34

Provvedimento di aggiudicazione definitiva

(articolo 55 NCP)

Su richiesta del Responsabile del procedimento, la Committente adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva, provvedendo alla sua pubblicazione.

CAPO III

Richiesta di proposta

Articolo 35

Procedura mediante Richiesta di Proposta

(articolo 42 bis NCP)

§ 1. La procedura mediante Richiesta di Proposta è avviata ai sensi dell’articolo 27.

§ 2. I partecipanti alla procedura di acquisto sono individuati mediante criterio rotativo automatico, nelle modalità previste dall’articolo 36, § 2, o a mezzo di una manifestazione di interesse, ai sensi dell’articolo 24, §§ 3 e 4. La scelta della modalità è rimessa alla Committente, sentito l’Ente beneficiario.

§ 3. Qualora la procedura di acquisto sia preceduta da una richiesta di manifestazione di interesse, la Committente, in presenza di almeno tre fornitori interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione eventualmente indicati, invia la Richiesta di Proposta a chi abbia manifestato l’interesse e soddisfi i requisiti.

§ 4. I fornitori individuati secondo le modalità di cui ai paragrafi precedenti ricevono simultaneamente dalla Committente la Richiesta di Proposta contenente almeno:

a)  il riferimento alla manifestazione di interesse, ove espletata;

b)  l’oggetto dell’appalto;

c)  il criterio di selezione delle offerte e, laddove specificate, le modalità di attribuzione dei punteggi;

d)  la documentazione necessaria per la presentazione dell’offerta;

e)  i requisiti specifici eventualmente individuati all’esito della manifestazione di interesse.

§ 5. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte sono esaminate da un Comitato di valutazione, attivato su richiesta del Responsabile del procedimento, composto da almeno tre membri, individuati dalla Committente d’intesa con l’Ente richiedente in ragione dell’oggetto dell’appalto. I membri del Comitato di valutazione e il Responsabile del procedimento sono vincolati al segreto d’ufficio sull’attività prestata.

§ 6. Il Comitato di valutazione apre le offerte in seduta pubblica, secondo le previsioni dell’articolo 51 NCP. Le offerte tecniche sono valutate in seduta riservata, ferma restando la possibilità di chiedere i necessari chiarimenti ai sensi dell’articolo 26, § 4. Salva diversa previsione nei documenti di gara, ciascun membro valuta le singole offerte in maniera autonoma, attribuendo un punteggio omnicomprensivo. La graduatoria tecnica è definita in considerazione della media aritmetica dei punteggi ricevuti da ciascun membro. Il Responsabile del procedimento può presenziare alle sedute di valutazione, su invito del Comitato, ai soli fini della verbalizzazione delle attività.

§ 7. L’apertura delle offerte economiche avviene in seduta pubblica, al termine della lettura della graduatoria tecnica. La graduatoria finale, che tiene conto dei coefficenti di raccordo con l’offerta tecnica, è definita in seduta riservata. In applicazione dei principi di cui all’articolo 5, § 1, lett. e) e g), NCP, i documenti di gara possono prevedere che le offerte economiche siano sottoposte ad un’ulteriore fase di competizione fra i concorrenti, garantendo la parità di trattamento tra gli operatori economici e la non alterazione e sostituzione delle offerte, e individuano le modalità di svolgimento della competizione stessa. All’esito di tale ulteriore fase competitiva, il Comitato di valutazione, anche per il tramite del Responsabile del procedimento, stila il verbale e adotta il provvedimento di aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 32, riservandosi di verificare l’anomalia del prezzo offerto. Il Comitato verifica l’offerta anomala di cui all’articolo 33 in apposita seduta riservata. Le attività di pubblicazione sono svolte dal Responsabile del procedimento. La Committente può ulteriormente negoziare con l’aggiudicatario eventuali condizioni migliorative dell’offerta economica, accertandosi che la soglia di anomalia venga rispettata.

§ 8. L’attività dei membri del Comitato di valutazione è considerata quale servizio svolto alle dipendenze dell’Ente di appartenenza, anche se prestata per procedure di acquisto richieste da un Ente diverso, sempre svincolata da ogni subordinazione gerarchica.

§ 9. Qualora l’appalto venga aggiudicato con il sistema del massimo ribasso, si applica l’articolo 52 bis NCP.

§ 10. Al termine dell’aggiudicazione provvisoria e prima che sia adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 34, il Responsabile del procedimento effettua le verifiche di cui all’articolo 55 NCP, richiedendo anche la dimostrazione di quanto autocertificato dall’aggiudicatario provvisorio, ai sensi dell’articolo 25, § 11.

§ 11. Ove sussistano ragioni di opportunità e il valore dell’appalto sia uguale o inferiore a Euro 50.000,00, la Committente individua gli operatori economici secondo le modalità di cui al § 2 e li invita simultaneamente a presentare offerta con una comunicazione che descrive le caratteristiche dell’acquisto. Qualora ricorra al criterio rotativo automatico, la Committente può invitare a presentare offerta almeno ulteriori tre operatori economici, motivandone la scelta in funzione della loro idoneità e capacità professionale e con riferimento all’oggetto dell’appalto, garantendo l’alternanza tra gli stessi, oltre ad una concreta possibilità di partecipazione in base al principio di cui all’articolo 5, § 2, lett. c), NCP. Qualora ricorra alla manifestazione di interesse, la Committente, oltre a quanto già previsto nell’articolo 24, § 3, può selezionare un numero congruo di operatori economici in base alla numerosità dei fornitori iscritti nella classe di specializzazione relativa all’acquisto. Nell’individuazione dei fornitori cui inviare la manifestazione di interesse sono garantite l’alternanza e una concreta possibilità di partecipazione tra gli stessi, in base al principio di cui all’articolo 5, § 2, lett. c), NCP.

§ 12. Nei casi di cui al precedente paragrafo, ricevute almeno tre offerte entro un termine definito in ragione della rilevanza dell’appalto, la Committente, assicurando un’adeguata segregazione delle funzioni, le compara in seduta riservata eventualmente avvalendosi delle competenze tecniche dell’Ente beneficiario, aggiudicando a quella che, da sommaria delibazione e all’esito di un’eventuale negoziazione, risulti più vantaggiosa. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva reca espressamente le ragioni dell’affidamento a un determinato operatore economico ed è pubblicato in nuce. Non si applicano i termini di cui agli articoli 42 bis, § 2, e 56, § 4, NCP.

§ 13. L’intero processo è gestito attraverso strumenti che garantiscano la tracciabilità completa delle operazioni compiute, dei controlli effettuati e delle motivazioni poste alla base delle decisioni adottate, nel pieno rispetto dei principi enunciati dall’articolo 5 NCP.

§ 14. In presenza della piattaforma informatica di cui all’articolo 84 NCP, che consenta di tracciare in maniera incontrovertibile le attività e di garantire l’intangibilità delle offerte nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 5, § 2, NCP, la Richiesta di Proposta può prevedere che tutte o alcune delle sedute pubbliche siano svolte in forma riservata.

§ 15. Ai sensi dell’articolo 42 bis, § 1, lett. b), NCP, nei casi in cui l’acquisto sia finanziato con contributi o donazioni vincolate ricevute da soggetti diversi dagli Enti individuati nella lista ex articolo 1, §§ 1 e 2, dello Statuto del Consiglio per l’Economia o diversi da entità ad essi strumentali o correlate, l’Ente beneficiario richiede alla Committente l’avvio della relativa procedura dopo aver ricevuto dalla Segreteria per l’Economia l’autorizzazione secondo le procedure vigenti in materia.

§ 16. Qualora il contributo o la donazione ricevuta non sia sufficiente a coprire interamente il costo dell’appalto o del progetto, per poter procedere con la Richiesta di Proposta è necessaria la preventiva autorizzazione della Segreteria per l’Economia. In tali casi è comunque obbligatoria la nomina del Comitato di valutazione e non trovano applicazione i §§ 11 e 12.

§ 17. Per quanto non espressamente previsto si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Capo I e Capo II del presente Titolo.

CAPO IV

Affidamento diretto

Articolo 36

Affidamento diretto

(articolo 43 NCP)

§ 1. Nel sistema di affidamento diretto si provvede all’apertura del fascicolo della procedura ai sensi dell’articolo 46, § 1, NCP.

§ 2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 43, § 1, lett. a), NCP, la Committente individua il fornitore con criterio rotativo automatico, avendo cura di garantire l’alternanza degli inviti tra gli operatori economici, ove possibile in ragione dell’oggetto dell’acquisto. Eventuali requisiti di idoneità professionale dei fornitori, di cui all’articolo 25, § 4, necessari per partecipare all’estrazione, sono predeterminati dalla Committente ed adeguatamente motivati in relazione all’oggetto dell’appalto. In mancanza di un sistema proprio gli Enti decentralizzati si rivolgono all’APSA.

§ 3. Nei casi di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 43, § 1, lett. b), ii. e iii. e c), i. e iii., NCP, l’Ente beneficiario motiva l’insussistenza di alternative o sostituti a mezzo di indagini di mercato scritte, di cui rende conto in una relazione sintetica da inserire nel fascicolo della procedura.

§ 4. Nelle ipotesi di cui all’articolo 43, § 1, lett. b), i., NCP, in luogo delle indagini di mercato di cui al paragrafo precedente, l’Ente può predisporre una relazione illustrando il valore artistico dell’opera o l’unicità della rappresentazione.

§ 5. Nelle ipotesi di cui all’articolo 43, § 1, lett. c), ii., NCP, le indagini di mercato possono essere sostituite dall’attestazione da parte di un tecnico dell’Ente sull’esistenza dei presupposti di applicazione della disposizione. L’attestazione evidenzia i motivi economici o tecnici che giustificano l’impraticabilità o l’eccessiva onerosità di un’eventuale sostituzione delle apparecchiature e degli impianti già in uso e, ove presente, è supportata da idonea documentazione.   

§ 6. Le relazioni di cui ai §§ 3, 4 e 5, debitamente sottoscritte, sono trasmesse alla Committente e alla Segreteria per l’Economia. La Committente, qualora lo richieda la Segreteria per l’Economia o quando non ritenga sufficienti le indagini effettuate o le motivazioni addotte nelle citate relazioni, avvia una procedura competitiva ponendo, a base dell’affidamento, le specifiche tecniche e funzionali individuate dall’Ente beneficiario e, a base di gara, le condizioni proposte dall’operatore economico che l’Ente beneficiario aveva individuato quale affidatario diretto.

§ 7. Nelle ipotesi di cui all’articolo 43, § 1, lett. d), NCP, i contratti possono essere affidati intuitu personae al professionista o all’artigiano che, con riferimento alle peculiari prestazioni oggetto del contratto, disponga delle necessarie competenze specialistiche, difficilmente reperibili sul mercato da altri operatori economici, e, alternativamente:

a)  abbia acquisito una conoscenza approfondita e specialistica delle esigenze dell’Ente, anche in ragione di precedenti rapporti con lo stesso;

b)  abbia in precedenza realizzato, anche per terzi, la medesima prestazione con risultati che l’Ente ha valutato con criteri oggettivi di particolare pregio e in base ad una indagine di mercato preliminare non sia facilmente reperibile altro professionista o artigiano con la medesima esperienza;

c)  in ragione di particolari titoli accademici o pubblicazioni scientifiche risulti eccezionalmente competente a soddisfare il fabbisogno specifico dell’Ente.

§ 8. Con proprio provvedimento la Segreteria per l’Economia può estendere i casi nei quali sia possibile affidare contratti intuitu personae.

§ 9. Gli Enti possono ricorrere all’affidamento del contratto intuitu personae con provvedimento motivato e documentando i presupposti per tale tipologia di affidamento, purché il prezzo pattuito non ecceda del dieci per cento i prezzi di riferimento. Ove i prezzi di riferimento non siano stati rilevati per la particolare tipologia di prestazione oppure, se rilevati, eccedano la predetta soglia, è necessaria la preventiva autorizzazione della Segreteria per l’Economia.

§ 10. Il provvedimento di aggiudicazione reca espressa motivazione delle ragioni dell’affidamento ad un determinato operatore economico. Tutti gli atti sono raccolti nel fascicolo della procedura e il contratto è pubblicato ai sensi dell’articolo 56, § 5, NCP.

§ 11. Agli affidamenti diretti non si applica il termine dilatorio di cui all’articolo 56, § 4, NCP.

Articolo 37

Procedura di somma urgenza

(articolo 57 NCP)

§ 1. Nei casi di cui all’articolo 57, §§ 1 e 2, NCP conseguenti al verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili, l’Ente realizza gli interventi in somma urgenza attivandosi senza formalità, salvo documentare appena possibile le circostanze dell’urgenza e gli atti compiuti secondo i modelli adottati e aggiornati dalla Segreteria per l’Economia mediante proprio provvedimento e pubblicati sul portale della Santa Sede.

§ 2. Unitamente al verbale e alla perizia di cui all’articolo 57, §§ 3 e 5, NCP, l’Ente trasmette alla Segreteria per l’Economia tutta la documentazione utile e necessaria a dimostrare il ricorrere dei presupposti per l’affidamento in somma urgenza.

§ 3. In applicazione dei principi di cui all’articolo 5, § 1, lett. e), NCP, l’APSA oppure l’Ente provvede a quanto richiesto, scegliendo tra i seguenti il modo più celere ed idoneo a scongiurare il pericolo:

a)  mediante i servizi interni dell’APSA o del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

b)  mediante fornitore con cui sia già in corso un accordo quadro per una tipologia di appalto simile a quella per cui è sorta l’urgenza;

c)  mediante fornitore con cui sia in corso un contratto chiuso, che si renda disponibile ad eseguire l’ulteriore prestazione alle stesse condizioni o a condizioni analoghe;

d)  mediante catalogo informatico;

e)  mediante invio a fornitore individuato con criterio rotativo automatico, nelle modalità di cui all’articolo 36, § 2 di una proposta di contratto a prezzo chiuso per l’intera prestazione richiesta;

f)   mediante operatore economico non iscritto all’Albo che accetti di eseguire la prestazione sulla base dei prezzi di riferimento.

§ 4. L’APSA presta assistenza agli Enti nell’individuazione delle soluzioni di cui al § 3.

§ 5. Solo in assenza di tali soluzioni si procede con l’operatore economico che assicuri nella maniera più celere l’eliminazione del pericolo.

§ 6. Qualora durante l’esecuzione degli interventi sopraggiungano variazioni in aumento dell’importo già autorizzato, l’Ente lo comunica tempestivamente alla Segreteria per l’Economia e integra la perizia giustificativa, indicando le relative motivazioni e presentando idonea documentazione a supporto.

Articolo 38

Acquisti di modico valore

(articolo 58 NCP)

§ 1. Limiti di valore differenti rispetto a quelli di cui all’articolo 58, § 2, NCP possono essere autorizzati dalla Segreteria per l’Economia, su richiesta dell’Ente, laddove sussistano ragioni di opportunità debitamente motivate.

§ 2. Gli acquisti esclusi dall’ambito di applicazione oggettivo della normativa vigente, come specificato dall’articolo 4 NCP, non concorrono alla riduzione del massimale complessivo annuo riconosciuto a ciascun Ente.

TITOLO V

DISCIPLINA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 39

Efficacia ed esecuzione dei contratti

(articoli 8, 56, 62 e 63 NCP)

§ 1. In ossequio alla previsione di cui all’articolo 56, § 2, NCP l’approvazione del contratto da parte dell’Ente beneficiario è richiesta ai seguenti fini:

a)  verifica della congruità del contratto rispetto alla richiesta espressa, ai sensi degli articoli 27, § 1 e 29, § 3;

b)  individuazione del Responsabile dell’esecuzione del contratto, laddove non ancora designato.

§ 2. La pubblicazione del contratto è condizione di efficacia dello stesso. Tutti i soggetti individuati nell’elenco allegato allo Statuto del Consiglio per l’Economia, ai sensi dell’articolo 2, § 1, lett. a), NCP, ove vi abbiano interesse, possono provvedere alla registrazione del contratto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§ 3. L’accesso agli atti è consentito:

a)  agli Organismi di vigilanza e di controllo;

b)  a chiunque abbia un interesse diretto, attuale e concreto, previa istanza da inoltrarsi ai sensi dell’articolo 3.

§ 4. Gli Enti beneficiari, in tutto o in parte, della prestazione dedotta in un contratto per beni e servizi, comuni o singolari, sono responsabili della regolare esecuzione della stessa, nella misura in cui ciascuno la riceva, e della verifica dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, secondo il disposto dell’articolo 1218 c.c.

§ 5. È compito degli Enti beneficiari provvedere:

a)  all’esecuzione dei collaudi;

b)  alla verifica qualitativa e quantitativa dei beni, dei materiali consegnati e dei servizi resi;

c)  alla verifica del rispetto dei tempi, dei termini e dei cronoprogrammi previsti nel contratto;

d)  negli appalti di opere e di lavori, alla predisposizione e alla tenuta della contabilità di cantiere.

§ 6. All’esito delle verifiche di cui al paragrafo precedente, l’Ente beneficiario rilascia il certificato di regolare esecuzione.

Articolo 40

Responsabile dell’esecuzione del contratto

(articolo 62 NCP)

§ 1. Su richiesta della Committente, l’Ente beneficiario individua il Responsabile dell’esecuzione del contratto. Nei casi di particolare complessità o di esecuzione di un accordo quadro, l’Ente beneficiario può individuare in tale funzione uno o più Officiali, avendo cura di indicare le specifiche attività per le quali ciascun soggetto sia responsabile.

§ 2. In assenza di risorse umane adeguate tra il proprio personale, l’Ente beneficiario può richiedere alla Segreteria per l’Economia la nomina di un perito tra i soggetti iscritti nell’Elenco di cui all’articolo 22, § 1, lett. a), NCP, oppure alla Committente l’individuazione di un professionista ex articolo 36 NCP.

§ 3.  È prevista l’adozione di procedure interne volte ad assicurare un’adeguata segregazione delle funzioni tra Responsabile del procedimento e Responsabile dell’esecuzione del contratto, avendo cura di garantirne l’alternanza in considerazione della struttura dell’Ente.

§ 4. Nello svolgimento della propria funzione il Responsabile dell’esecuzione del contratto opera in piena autonomia, fermo restando l’obbligo di riferire al Responsabile del procedimento sullo stato di avanzamento delle attività. Qualora vi siano difformità nell’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni contrattuali, il Responsabile dell’esecuzione del contratto informa tempestivamente il Responsabile del procedimento a mezzo di un’apposita relazione, affinchè possa procedere per quanto di propria competenza.           

 Articolo 41

Modifica dei contratti in corso di esecuzione

(articolo 65 NCP)

§ 1. Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 65, § 1, NCP, sono consentite:

a)  le clausole di revisione dei prezzi nei contratti a prestazione continuata o periodica, ai sensi dell’articolo 66 NCP;

b)  le varianti in corso d’opera;

c)  le successioni nel contratto determinate da fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni di aziende o operazioni simili;

d)  gli accordi transattivi e le risoluzioni consensuali;

e)  le modifiche che comportino un aumento dei quantitativi.

§ 2. La variante in corso d’opera è consentita al fine di non pregiudicare, in tutto o per parte rilevante e significativa, la realizzazione del servizio, dell'opera o del lavoro o la sua utilizzazione, qualora:

a)  vi siano stati errori od omissioni in sede di progettazione non rilevabili dal fornitore prima della presentazione dell’offerta;

b)  siano sopravvenute alla pubblicazione dei documenti di gara circostanze impreviste ed imprevedibili;

c)  in sede di esecuzione emerga uno stato di luoghi, cose, impianti, sistemi, dati e documenti dell’Ente che non siano stati rilevati in sede di sopralluogo e non potevano esserlo usando la diligenza di cui all’articolo 1176 c.c.

§ 3. La variante che risulti avere un’incidenza in aumento o in diminuzione pari o inferiore al cinque per cento rispetto all’importo originario del contratto è dovuta dal fornitore, su richiesta della Committente, senza alcuna modifica del prezzo di aggiudicazione. 

§ 4. La variante in corso d’opera che comporti un’incidenza superiore al cinque per cento rispetto all’importo originario del contratto è aggiudicata a trattativa privata al medesimo contraente. Il corrispettivo della variante è definito sulla base dei prezzi di riferimento diminuiti della percentuale di ribasso praticata dal fornitore in sede di offerta e dedotto il corrispettivo dovuto per la parte della prestazione eventualmente sostituita dalla variante e non più realizzata.  La variante è disposta dalla Committente con provvedimento motivato.

§ 5. La Segreteria per l’Economia, ai sensi dell’articolo 65, § 2, NCP, autorizza la variante che alternativamente:

a)  abbia un’incidenza superiore al quindici per cento rispetto all’importo originario del contratto;

b)  sia relativa ad appalti aggiudicati con il criterio del massimo ribasso;

c)  sia relativa ad appalti aggiudicati mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 43 NCP.

§ 6. Nei casi in cui il fornitore venga interessato da operazioni straordinarie di cui al § 1, lett. c), la Committente verifica la permanenza in capo al nuovo operatore economico dei requisiti per l’iscrizione all’Albo e quelli ulteriori eventualmente previsti dai documenti di gara, informando la Segreteria per l’Economia per le attività di propria competenza. Analogamente si procede nel caso in cui intervenga un trasferimento delle partecipazioni in misura superiore al trenta per cento.

§ 7. Gli accordi transattivi e di risoluzione di cui al § 1, lett. d), non possono di regola consentire la corresponsione al fornitore di alcuna forma di lucro cessante e sono preventivamente autorizzati dalla Segreteria per l’Economia.

§ 8. La modifica di un contratto ai sensi del § 1, lett. e), è consentita, previa autorizzazione della Segreteria per l’Economia nei termini di cui al § 5, nei casi in cui si renda necessario un aumento quantitativo delle prestazioni contrattuali per ragioni impreviste ed imprevedibili al momento dell’acquisto, per soddisfare esigenze nuove o di Enti diversi dal beneficiario originario, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni economiche più favorevoli.

§ 9. Nei casi di cui al § 1, lett. b) ed e), il contratto può essere modificato solo se l’aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore originario del contratto. In caso di più modifiche successive, il limite si riferisce alla somma del valore di ciascuna delle modifiche intervenute.

Articolo 42

Recesso

(articolo 67 NCP)

La Committente può recedere in qualunque momento dal contratto, anche qualora l’esecuzione della prestazione sia iniziata, con apposita comunicazione al fornitore in cui indica, altresì, quali attività interrompere e quali completare.

Articolo 43

Raccolta ed elaborazione di dati informativi

(articolo 78 NCP)

Ai fini della predisposizione della relazione annuale prevista dall’articolo 78, § 2, NCP, la Segreteria per l’Economia ha accesso ai fascicoli delle procedure, può consultare, su base permanente, tutti i dati e i documenti pubblicati nell’Albo e può, altresì, richiedere alle Committenti ulteriori informazioni e documenti, ancorché non inclusi nei fascicoli delle procedure.

Articolo 44

Autotutela

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento ad efficacia durevole può essere revocato dal soggetto che lo abbia emanato ovvero da altro soggetto previsto dalla legge. La revoca determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

TITOLO VI

OPERAZIONI NEL SETTORE IMMOBILIARE

Articolo 45

La perizia di stima

(articolo 71 NCP)

La perizia di stima dell’immobile di cui all’articolo 71 NCP è effettuata dal personale tecnico dell’APSA. Per ragioni opportunamente accertate, l’APSA può richiedere la nomina di un perito tra i soggetti iscritti nell’Elenco di cui all’articolo 22, § 1, lett. a), NCP.

TITOLO VII

OPERAZIONI COMPLESSE

Articolo 46

Le operazioni complesse

(articolo 5 NCP)

§ 1. In attuazione dei principi di cui all’articolo 5 NCP, le operazioni complesse, che si compongano di rapporti sia attivi sia passivi e nelle quali i costi rappresentino una percentuale inferiore al cinquanta percento dei ricavi, sono sottoposte a progettazione da parte dell’Ente e preventivamente autorizzate dalla Segreteria per l’Economia.

§ 2. Ai fini dell’autorizzazione di cui al precedente paragrafo, l’Ente presenta alla Segreteria per l’Economia il piano dettagliato del progetto, comprendente la sua descrizione, la previsione dei costi e dei ricavi, i relativi flussi finanziari, l’evidenza delle parti coinvolte, la programmazione delle attività e tutta l’ulteriore documentazione utile alla valutazione complessiva del progetto.

§ 3. La Segreteria per l’Economia, in sede di autorizzazione può disporre che la scelta del contraente avvenga mediante procedura competitiva dando indicazioni, sentito l’Ente, sulla qualificazione dell’operatore economico, sul tipo di procedura da applicare e sul metodo di selezione delle offerte, che possono essere definite anche in deroga alla presente normativa, ma nel rispetto dei principi fondamentali di cui all’articolo 5 NCP.

Articolo 47

Verifica dei requisiti

(articoli 11, 12, 13 e 14 NCP)

Per le parti relative alla componente attiva dell’operazione complessa non è richiesta l’iscrizione all’Albo. Nel rilascio dell’autorizzazione di cui al precente articolo, la Segreteria per l’Economia può richiedere che l’Ente richiedente, coadiuvandolo se richiesto, verifichi prima della conclusione dell’operazione la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 11 e ss. NCP in capo ai soggetti coinvolti.

Articolo 48

Disciplina dei contratti

(articoli 62, 63, 63 bis, 64, 65, 66, 66 bis e 67 NCP)

Laddove compatibili con la natura dell’affare, ai contratti attivi parte di un’operazione complessa, si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo IV, NCP.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 49

Richiesta di deroga alla centralizzazione

(articolo 16 NCP)

Gli Enti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già stati autorizzati alla deroga alla centralizzazione, procedono in autonomia secondo quanto previsto nell’articolo 9.

Articolo 50

Autorizzazioni

§ 1. Tutte le autorizzazioni di competenza previste dalle NCP e dal presente Regolamento possono essere inoltrate alla Segreteria per l’Economia dagli Enti contemporaneamente, nell’ambito di un unico contesto procedimentale, alle richieste di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.

§ 2. L’avvio della procedura di cui all’articolo 27 richiede, ove previsto, il preventivo rilascio dell’approvazione ad validitatem all’atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell’articolo 218 della Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium”. Ove si ravvisino ragioni di opportunità, la Segreteria per l’Economia, su richiesta dell’Ente, può autorizzare l’avvio della procedura di affidamento subordinando la relativa aggiudicazione definitiva al rilascio della citata approvazione ad validitatem.

Articolo 51

Coordinamento

§ 1.  Il Decreto del Delegato Pontificio n. 1/2020 del 14 luglio 2020 e il Decreto del Delegato Pontificio n. 1 del 22 giugno 2021 sono abrogati.

§ 2. I procedimenti, che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano già avviati ai sensi dell’articolo 80 NCP, si concludono secondo le disposizioni di cui ai Decreti del § 1.

 

 

Articolo 52

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Decreto è promulgato mediante pubblicazione sul sito Internet de L’Osservatore Romano ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, prima di essere pubblicato sul sito www.bandipubblici.va ed inserito negli Acta Apostolicae Sedis.

 

 

Vaticano, il 5 agosto 2025

 

Segreteria per l’Economia

                                                                                                          Il Prefetto

 

Maximino Caballero Ledo

 

 

 

 

 

SOMMARIO

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

2

Articolo 1

Ambito di applicazione ed esclusioni

2

Articolo 2

Definizioni

2

Articolo 3

Accesso agli atti

3

Articolo 4

Forma e sottoscrizione

4

Articolo 5

Obbligo di motivazione degli atti e dei provvedimenti

5

Articolo 6

Pubblicazione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti di gara

5

Articolo 7

Istanze, soccorso istruttorio e rispetto dei termini

6

TITOLO II

CENTRALIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

7

Articolo 8

Competenze negli acquisti centralizzati

7

Articolo 9

Richiesta di decentralizzazione

8

Articolo 10

Pianificazione

9

Articolo 11

Contenuto del Calendario degli acquisti

9

TITOLO III

SOGGETTI DELLA PROCEDURA

10

Capo I

Responsabile del procedimento e soggetti abilitati

10

Articolo 12

Responsabile del procedimento

10

Articolo 13

Elenco dei soggetti abilitati

12

Articolo 14

Compenso per i soggetti abilitati

13

Articolo 15

Nomina dei membri della Commissione giudicatrice

14

Articolo 16

Incompatibilità e conflitto di interessi

14

Capo II

Requisiti degli operatori economici

15

Articolo 17

Iscrizione dell’operatore economico nell’Albo

15

Articolo 18

Cessazione delle cause di esclusione e assenza di condotte penalmente rilevanti

17

Articolo 19

Giurisdizioni a monitoraggio rafforzato

18

Articolo 20

Pericolo di distorsione della concorrenza

18

Articolo 21

Qualificazione dell’operatore economico

19

Articolo 22

Cancellazione e sospensione dall’Albo

19

Articolo 23

Forme di collaborazione tra operatori economici

20

 

 

 

TITOLO IV

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

22

 

Capo I

Regole generali di valutazione e selezione

22

 

Articolo 24

Indagine di mercato e manifestazione di interesse

22

 

Articolo 25

Requisiti di partecipazione

23

 

Articolo 26

Criteri di selezione delle offerte tecniche ed economiche

24

 

Capo II

Regole generali del procedimento

26

 

Articolo 27

Avvio della procedura

26

 

Articolo 28

Progettazione

26

 

Articolo 29

Documentazione di gara e nomina della Commissione giudicatrice

27

 

Articolo 30

Sopralluoghi e richieste di chiarimenti

28

 

Articolo 31

Apertura e valutazione delle offerte

28

 

Articolo 32

Provvedimento di aggiudicazione provvisoria

30

 

Articolo 33

Anomalia dell’offerta

30

 

Articolo 34

Provvedimento di aggiudicazione definitiva

31

 

Capo III

Richiesta di Proposta

31

 

Articolo 35

Procedura mediante Richiesta di Proposta

31

 

Capo IV

Affidamento diretto

34

 

Articolo 36

Affidamento diretto

34

 

Articolo 37

Procedura di somma urgenza

35

 

Articolo 38

Acquisti di modico valore

36

TITOLO V

DISCIPLINA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

 36

 

Articolo 39

Efficacia ed esecuzione dei contratti

 36

 

Articolo 40

Responsabile dell’esecuzione del contratto

 37

 

Articolo 41

Modifica dei contratti in corso di esecuzione

 38

 

Articolo 42

Recesso

 39

 

Articolo 43

Raccolta ed elaborazione di dati informativi

 39

 

Articolo 44

Autotutela

 39

 

TITOLO VI

OPERAZIONI NEL SETTORE IMMOBILIARE

 40

 

Articolo 45

La perizia di stima

 40

 

             

 

 

TITOLO VII

OPERAZIONI COMPLESSE

 40

Articolo 46

Le operazioni complesse

 40

Articolo 47

Verifica dei requisiti

 40

Articolo 48

Disciplina dei contratti

 41

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 41

Articolo 49

Richiesta di deroga alla centralizzazione

 41

Articolo 50

Autorizzazioni

 41

Articolo 51

Coordinamento

 41

Articolo 52

Pubblicazione ed entrata in vigore

 42