· Città del Vaticano ·

Nuovo Statuto e Regolamento della Fabbrica di San Pietro

Il testo dello Statuto

 Il testo  dello Statuto  QUO-147
01 luglio 2024

STATUTO
DELLA FABBRICA DI SAN PIETRO
IN VATICANO

29 giugno 2024

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ

Articolo 1
(Natura e disciplina)

1. La Fabbrica di San Pietro (d’ora in avanti anche “Fabbrica”) è un’istituzione collegata con la Santa Sede.

2. La Fabbrica ha personalità giuridica nell’ordinamento canonico ed in quello dello Stato della Città del Vaticano.

3. La Fabbrica opera in conformità alla normativa della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, nel rispetto del presente Statuto, avendo nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa ed il primo criterio di riferimento interpretativo.

4. I riferimenti del presente Statuto a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni, anche se non espressamente richiamati.

Articolo 2
(Scopi della Fabbrica)

1. La Fabbrica persegue l’obiettivo di mantenere, curare, preservare, vigilare e valorizzare la Basilica Papale di San Pietro ed il relativo e inestimabile patrimonio religioso, artistico, storico, architettonico e culturale, assicurandone anche il decoro e la fruizione.

2. La Fabbrica, se necessario, opera coordinando le proprie attività con quelle del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro.

3. La Fabbrica sovrintende anche all’amministrazione, alla conservazione e all’accrescimento del proprio patrimonio.

4. Per il perseguimento dei propri scopi la Fabbrica assume tutte le iniziative ritenute utili ed opportune e, a titolo esemplificativo, direttamente o in collaborazione con Enti e Istituzioni vaticane, di altri Paesi e internazionali, può:

(i) promuovere e organizzare attività di studio, ricerca e formazione;

(ii) promuovere e partecipare alla realizzazione di mostre artistiche, storiche e documentarie;

(iii) promuovere e organizzare attività di progettazione e di realizzazione di interventi diretti, sotto il profilo tecnico, alla salvaguardia della Basilica Papale di San Pietro e del proprio patrimonio.

Articolo 3
(Modalità di perseguimento degli scopi)

1. La Fabbrica individua e definisce i propri programmi e obiettivi nel documento programmatico previsionale triennale e provvede alla loro attuazione mediante l’elaborazione e approvazione di documenti programmatici annuali, in coerenza con il bilancio preventivo.

2. La Fabbrica, nei limiti della normativa canonica e vaticana e del presente Statuto, può compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri scopi.

3. La Fabbrica, in conformità alle rilevanti norme di legge e nelle forme da essa ritenute idonee per una corretta divulgazione, rende pubbliche le informazioni afferenti alle attività da essa compiute.

TITOLO II
PATRIMONIO E REDDITO

Articolo 4
(Patrimonio e reddito)

1. Il patrimonio della Fabbrica è interamente destinato al perseguimento dei propri scopi.

2. La Fabbrica agisce con l’obiettivo di preservare il proprio patrimonio, garantendone una gestione efficace ed efficiente.

3. Il patrimonio della Fabbrica è incrementato con elargizioni liberali con le modalità e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, nonché con contributi, sovvenzioni, erogazioni o corrispettivi di attività inerenti agli scopi della Fabbrica.

4. Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché le eventuali elargizioni liberali saranno interamente devolute al perseguimento degli scopi della Fabbrica.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE

Articolo 5
(Organi della Fabbrica)

Organi della Fabbrica sono:

a) il Presidente;

b) il Segretario;

c) il Comitato di Amministrazione;

d) il Revisore dei Conti.

Articolo 6
(Presidente)

1. Il Presidente della Fabbrica è il Cardinale Arciprete della Basilica Papale di San Pietro.

2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fabbrica.

3. L’esercizio delle funzioni di Presidente è regolato dalle previsioni di legge e dal presente Statuto.

4. Il Presidente:

(i) coordina e sovrintende alle attività della Fabbrica e della relativa struttura organizzativa;

(ii) propone alla Segreteria di Stato la nomina dei componenti del Comitato di Amministrazione;

(iii) sovrintende all’attività di controllo interno e di essa riferisce al Comitato di Amministrazione;

(iv) convoca e presiede il Comitato di Amministrazione;

(v) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Amministrazione;

(vi) sovrintende alla tenuta dell’Archivio Storico della Fabbrica;

(vii) esercita le funzioni a lui specificamente attribuite dalla legge ed a lui delegate dal Comitato di Amministrazione.

5. Il Presidente convoca e presiede:

(i) la Commissione di Indirizzo;

(ii) la Commissione Tecnico Scientifica.

6. Il Presidente propone al Romano Pontefice, tramite la Segreteria di Stato, la nomina del Segretario della Fabbrica.

7. Al Presidente è consentita, in via di urgenza, l’adozione di provvedimenti imposti da circostanze improvvise ed imprevedibili (quali, a mero titolo esemplificativo, quelle afferenti alla tutela dell’incolumità pubblica ed al pericolo imminente di gravi danni alle persone ed al patrimonio), da sottoporre all’esame del Comitato di Amministrazione entro i successivi trenta giorni.

Articolo 7
(Durata e compiti del Segretario della Fabbrica)

1. Il Segretario è nominato dal Romano Pontefice per un quinquennio su proposta del Presidente, tramite la Segreteria di Stato.

2. Il Segretario è membro di diritto del Comitato di Amministrazione.

3. Il Segretario opera sulla base delle attribuzioni e dei poteri a lui conferiti dal Presidente o dal Comitato di Amministrazione, dando attuazione a quanto deliberato dal Presidente o dal Comitato di Amministrazione.

4. Il Segretario partecipa alle riunioni del Comitato di Amministrazione, con diritto di voto.

5. Il Segretario è membro di diritto della Commissione di Indirizzo della Fabbrica.

Articolo 8
(Composizione del Comitato di Amministrazione)

1. La Fabbrica è amministrata da un Comitato di Amministrazione composto da cinque membri.

2. Il Comitato di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fabbrica.

3. I membri del Comitato di Amministrazione, diversi dal Presidente e dal Segretario, sono nominati per un quinquennio rinnovabile dalla Segreteria di Stato su proposta del Presidente e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del loro mandato. I medesimi devono essere scelti tra persone di indiscussa probità, oltre che possedere requisiti di adeguata esperienza e professionalità.

4. La partecipazione al Comitato di Amministrazione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 9
(Doveri dei componenti del Comitato di Amministrazione)

I membri del Comitato di Amministrazione devono:

(i) operare nell’interesse esclusivo della Fabbrica;

(ii) astenersi da comportamenti che possano arrecare nocumento o pregiudizio alla Fabbrica;

(iii) segnalare ogni possibile conflitto di interessi e, conseguentemente, astenersi dalla partecipazione alla relativa discussione durante la seduta del Comitato di Amministrazione;

(iv) attenersi scrupolosamente agli obblighi di riservatezza e di segretezza propri dell’incarico loro affidato.

Articolo 10
(Convocazione e riunioni del Comitato di Amministrazione)

1. La convocazione è fatta dal Presidente, che ne presiede le riunioni, mediante avviso, anche telematico, da inviare ai membri del Comitato di Amministrazione almeno cinque giorni prima con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e delle materie da trattare all’ordine del giorno.

2. Il Comitato di Amministrazione si riunisce con cadenza almeno semestrale ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno.

3. Il Comitato di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

4. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è dirimente.

5. Per le proposte di modifica dello Statuto della Fabbrica è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Comitato di Amministrazione.

Articolo 11
(Attribuzioni del Comitato di Amministrazione)

1. Al Comitato di Amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fabbrica, ferme restando le procedure di approvazione ad validitatem degli atti di straordinaria amministrazione come previsti dalla disciplina vigente.

2. Salvi i poteri specificamente attribuiti al Presidente dalla legge e dal presente Statuto, il Comitato di Amministrazione può delegare al Presidente stesso tutti o parte dei propri poteri da esercitarsi con firma singola.

3. Fermo quanto previsto nel successivo articolo 18, restano di competenza del Comitato di Amministrazione le seguenti materie:

(i) approvazione e modifica del documento programmatico previsionale triennale;

(ii) approvazione e modifica del documento programmatico annuale;

(iii) approvazione e modifica del bilancio preventivo annuale e delle periodiche rendicontazioni da sottoporre agli organi competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente;

(iv) approvazione e modifica del bilancio consuntivo annuale da sottoporre agli organi competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente;

(v) proposte di modifiche statutarie;

(vi) proposte di modifica del/dei regolamento/i disciplinanti il sistema organizzativo della Fabbrica, il Personale ad essa addetto e, più in generale, l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

(vii) ratifica dei provvedimenti assunti uti singulus dal Presidente ai sensi del precedente articolo 6 del presente Statuto;

(viii) autorizzazione alla sottoscrizione di convenzioni con Istituzioni, Enti ed Associazioni di durata superiore a tre anni ed aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo, la difesa degli interessi della Fabbrica e la propaganda dell’attività istituzionale della stessa;

4. Il Presidente, nei limiti dei poteri delegati, può nominare procuratori per determinati atti e operazioni o categorie di atti e operazioni, determinandone i poteri.

5. Il Comitato di Amministrazione, nell’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto del presente Statuto, si avvale della Commissione di Indirizzo e della Commissione Tecnico Scientifica, la presidenza e il coordinamento dei quali compete al Presidente.

Articolo 12
(Il Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti è nominato dalla Segreteria per l’Economia.

2. Al Revisore dei Conti spetta l’indennità di presenza indicata nell’atto di nomina concordata tra le parti.

3. Il Revisore dei Conti è nominato per un quinquennio.

4. In qualsiasi caso di cessazione e/o decadenza dalla carica del Revisore dei Conti, la Segreteria per l’Economia provvede alla relativa sostituzione.

Articolo 13
(Compiti del Revisore dei Conti)

1. Al Revisore dei Conti spetta:

(i) il controllo contabile sulle attività della Fabbrica e le correlate verifiche di cassa;

(ii) la vigilanza sull’impiego e sulla conservazione del patrimonio proprio della Fabbrica;

(iii) redigere la relazione sui bilanci, preventivi e consuntivi, della Fabbrica.

(iv) tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

2. Per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il Revisore dei Conti ha diritto di prendere visione di tutti gli atti contabili della Fabbrica e di accedere, avvalendosi del competente personale della Fabbrica, ai sistemi informatici nei quali sono formati e conservati tali atti.

TITOLO IV
COMMISSIONI

Articolo 14
(Commissione di Indirizzo)

1. La Commissione di Indirizzo è composta:

(i) dal Presidente;

(ii) dal Segretario;

(iii) dal Vicario dell’Arciprete;

(iv) da un canonico delegato dal Capitolo della Basilica Papale di San Pietro nell’eventualità in cui il Vicario dell’Arciprete, a sua volta, sia un canonico del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro ovvero da due canonici, delegati sempre dal Capitolo della Basilica Papale di San Pietro, nella diversa eventualità in cui il Vicario dell’Arciprete non sia un canonico del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro;

(v) dal Parroco di San Pietro;

(vi) dai responsabili delle sezioni operative della Fabbrica individuati e nominati per un quinquennio dal Presidente su proposta del Segretario, nonché

(vii) da eventuali rappresentanti di realtà (associazioni; comitati; istituti; etc.) che prestano servizio volontario presso la Basilica individuati e nominati anch’essi per un quinquennio dal Presidente su proposta del Segretario.

2. La Commissione di Indirizzo si riunisce con cadenza almeno semestrale e previa convocazione del Presidente, che ne determina l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni.

3. Anche i componenti della Commissione di Indirizzo sono tenuti ad attenersi alle previsioni di cui al precedente articolo 9 del presente Statuto.

4. La Commissione di Indirizzo:

(i) determina, integra e/o modifica, ove necessario od opportuno, il Piano Fondamentale delle Attività Liturgiche della Basilica Papale di San Pietro;

(ii) determina, integra e/o modifica, ove necessario od opportuno, il Piano Fondamentale delle Azioni Pastorali;

(iii) determina ogni altra attività/iniziativa collegata e/o correlata al Piano Fondamentale delle Attività Liturgiche e al Piano Fondamentale delle Azioni Pastorali che si giudichi necessaria e/o utile per la loro effettiva attuazione.

5. La partecipazione alla Commissione di Indirizzo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 15
(Commissione Tecnico Scientifica)

1. La Commissione Tecnico Scientifica svolge funzioni consultive a beneficio del Comitato di Amministrazione.

2. La Commissione Tecnico Scientifica è composta da cinque membri nominati come segue:

(i) due dal Presidente;

(ii) uno dal Governatorato;

(iii) uno dalla Segreteria di Stato;

(iv) uno dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

3. Possono essere invitati dal Presidente altri soggetti esterni a seconda degli argomenti o della materia da trattarsi.

4. I membri della Commissione Tecnico Scientifica sono nominati per un quinquennio rinnovabile ed anch’essi sono tenuti ad attenersi ai doveri di cui all’articolo 9 del presente Statuto.

5. La Commissione Tecnico Scientifica si riunisce previa convocazione del Presidente che ne determina l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni.

6. La Commissione Tecnico Scientifica, su richiesta del Presidente, si esprime su particolari questioni di rilevanza tecnica, scientifica, storica, artistica e culturale.

7. La partecipazione alla Commissione Tecnico Scientifica è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

TITOLO V
BILANCIO CONSUNTIVO
E PREVENTIVO

Articolo 16
(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Gli esercizi della Fabbrica si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Comitato di Amministrazione approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione definitiva degli organi competenti, attenendosi ai termini cronologici stabiliti ai sensi della normativa vigente.

TITOLO VI
STRUTTURA OPERATIVA
E PERSONALE

Articolo 17
(Principi)

1. La Fabbrica, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto, agisce attraverso le proprie sezioni e sottosezioni operative, avvalendosi del proprio Personale e improntando l’attività al principio di buon andamento dell’amministrazione ed ai criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e semplificazione.

2. L’istituzione, le funzioni, i compiti e le responsabilità delle sezioni e sottosezioni operative della Fabbrica sono disciplinati in appositi strumenti organizzativi sulla base di quanto definito dal Sistema Organizzativo della Fabbrica nell’ambito di specifico Regolamento.

3. Il Personale della Fabbrica è costituito dai dipendenti, di ruolo o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, dai collaboratori occasionali e dai volontari ed i rapporti tra la Fabbrica e il proprio Personale sono disciplinati nel Regolamento del Personale e in specifici strumenti normativi, sulla base di quanto definito dal Sistema Normativo della Fabbrica delineato nell’ambito del Regolamento di cui al precedente paragrafo 2.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18
(Modifiche dello Statuto)

Le modifiche del presente Statuto competono al Romano Pontefice e possono essere proposte dal Presidente o dal Comitato di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.

Dal Vaticano,
29 giugno 2024

Francesco