· Città del Vaticano ·

Decreto generale

23 dicembre 2021

SEGRETERIA DI STATO

DECRETO GENERALE

il Sig. Cardinale
Segretario di Stato

— Visto il Decreto Generale del 28 settembre 2021, emanato da questa Segreteria di Stato;

— vista l’Ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano N. cdlxi in materia di emergenza sanitaria pubblica, del 16 c.m.;

— considerati il perdurare e l’aggravarsi dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e la necessità di adottare adeguate misure volte a contrastarla e a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, anche in deroga al Regolamento Generale della Curia Romana,

dispone quanto segue:

1) l’obbligo di possesso delle certificazioni indicate nell’articolo 1 della citata Ordinanza si applica a tutto il personale (Superiori, Officiali e Ausiliari) dei Dicasteri, Organismi ed Uffici che compongono la Curia Romana e delle Istituzioni Collegate con la Santa Sede, e si estende ai collaboratori esterni e a coloro che a qualsiasi ulteriore titolo svolgano attività presso i medesimi Enti, al personale delle ditte esterne e a tutti i visitatori ed utenti;

2) il personale sprovvisto di valido green pass comprovante, esclusivamente, lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dal virus SARS-CoV-2 non potrà accedere al posto di lavoro e dovrà essere considerato assente ingiustificato, con la conseguente sospensione della retribuzione per la durata dell’assenza, fatte salve le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l’assegno al nucleo familiare. Il protrarsi immotivato dell’assenza dal posto di lavoro avrà le conseguenze previste dal Regolamento Generale della Curia Romana;

3) a coloro che prestano servizio a contatto con il pubblico dal 31 gennaio 2022 sarà riconosciuta unicamente la documentazione comprovante l’adempimento vaccinale della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo primario;

4) fatti salvi i controlli demandati al Corpo della Gendarmeria, ogni Ente è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni, stabilendo le modalità operative per l’organizzazione di tali verifiche e individuando i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi, sulla base di quanto disposto dalla Legge N. liv sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, del 10 dicembre 2007. Per quanto riguarda i Dicasteri, la competenza in merito spetta ai Sotto-Segretari;

5) la valutazione degli elementi per l’eventuale esenzione dagli obblighi della citata Ordinanza è demandata alla Segreteria di Stato (Sezione Affari Generali e, per quanto di competenza, Sezione del Personale di Ruolo diplomatico della Santa Sede), acquisito il parere della Direzione di Sanità e Igiene. Il Responsabile dell’Ente provvederà a sottoporre le istanze alla Sezione per gli Affari Generali;

6) vengono fatte salve eventuali ulteriori restrizioni che le competenti Autorità sanitarie vaticane riterranno necessarie disporre nei confronti di persone provenienti da Paesi con rischio elevato di contagio;

7) il presente Decreto sarà promulgato mediante L’Osservatore Romano, entrando in vigore immediatamente, e quindi pubblicato anche nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 23 dicembre 2021

Pietro Card. Parolin