· Città del Vaticano ·

Decreto generale del Segretario di Stato

28 settembre 2021

DECRETO GENERALE

Il Sig. Cardinale Segretario di Stato

— con riferimento all’Ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano    n. cdxxxix in materia di emergenza sanitaria pubblica, del 18 settembre u.s., la cui entrata in vigore è prevista per il 1° ottobre 2021;

— considerata la necessità di adottare adeguate misure volte a contrastare l’emergenza pandemica in corso, anche in deroga al Regolamento Generale della Curia Romana,

dispone quanto segue:

1. l’obbligo di possesso delle certificazioni indicate nell’articolo 1 della citata Ordinanza riguarda tutto il personale (Superiori, Officiali e Ausiliari) dei Dicasteri, Organismi ed Uffici che compongono la Curia Romana e delle Istituzioni Collegate con la Santa Sede, e si estende ai collaboratori esterni e a coloro che a qualsiasi ulteriore titolo svolgano attività presso i medesimi Enti, al personale delle ditte esterne e a tutti i visitatori ed utenti;

2. fatti salvi i controlli demandati al Corpo della Gendarmeria, ogni Ente è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni, stabilendo le modalità operative per l’organizzazione di tali verifiche e individuando i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi, sulla base di quanto disposto dalla Legge n. liv sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, del 10 dicembre 2007. Per quanto riguarda i Dicasteri, la competenza in merito spetta ai Sotto-Segretari;

3. il personale sprovvisto di green pass potrà, in alternativa, esibire una certificazione di negatività al virus Sars-Cov-2, rilasciata in Italia a fronte di un test molecolare o antigenico rapido, con la frequenza indicata dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Gli oneri relativi al test non sono a carico dell’Ente;

4. il personale sprovvisto delle necessarie certificazioni non può accedere al posto di lavoro e dovrà essere considerato assente ingiustificato. Per tutta la durata dell’assenza non è dovuta la retribuzione, fatte salve le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l’assegno al nucleo familiare;

5. la valutazione degli elementi per l’eventuale esenzione dagli obblighi della citata Ordinanza è demandata alla Segreteria di Stato (Sezione Affari Generali e, per quanto di competenza, Sezione del Personale di Ruolo diplomatico della Santa Sede), acquisito il parere della Direzione di Sanità e Igiene. Il Responsabile dell’Ente provvederà a sottoporre le istanze alla Sezione per gli Affari Generali;

6. vengono fatte salve eventuali ulteriori restrizioni che le competenti Autorità sanitarie vaticane riterranno necessarie disporre nei confronti di persone provenienti da Paesi con rischio elevato di contagio;

7. il presente Decreto sarà promulgato mediante L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 1° ottobre 2021, e quindi pubblicato anche nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 28 settembre 2021

Pietro Card. Parolin