· Città del Vaticano ·

Chiavi di lettura del libro di Giorgio Feliciani «Papato, episcopati e società civili»

Un’intensa indagine tra diritto, storia e teologia

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02 luglio 2020

Leggere (e talvolta rileggere) la raccolta di saggi contenuta in queste pagine è stata per me un’esperienza molto utile ma anche emozionante, in quanto mi ha ricordato il mio corso di laurea in giurisprudenza a Pavia, dove insegnava a quei tempi, una quarantina di anni fa, il professor Giorgio Feliciani che fu anche preside di facoltà. Ricordo con piacere le sue appassionate lezioni, ed un corso seminariale che ebbi la fortuna di seguire direttamente nel suo studio, in pochissimi “eletti”. Il presente volume — ottimamente curato dal professor Michele Madonna (degno successore alla cattedra pavese di Feliciani e poi del professor Luciano Musselli) e dal significativo titolo Papato, episcopati e società civili – Nuove pagine di diritto canonico ed ecclesiastico (Venezia, Marcianum Press, 2020, pagine 455, euro 29), con prefazione del canonista nigeriano professor Benedict Ndubueze Ejeh, preside della Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia ove insegna adesso Feliciani dopo un lungo periodo di insegnamento all’Università Cattolica di Milano, il quale, tra l’altro, ha ringraziato Feliciani per la generosa donazione dei propri libri e documenti sul processo di codificazione del 1917 alla Facoltà veneta — raccoglie alcuni scritti scelti del noto canonista che, ricordiamo, è anche consultore del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, pubblicati dal 2012 al 2019, completando così la rassegna antologica dei suoi migliori contributi scientifici iniziata con un precedente volume dal suggestivo titolo Le pietre, il ponte e l’arco, (Milano, Vita e Pensiero, 2012, pagine 452, euro 28), che copriva il periodo dal 1982 al 2012.

Ottima la scelta di suddividere i saggi in tre sezioni — “percorsi storici”, “diritto canonico” e “diritto ecclesiastico” — perché consente non soltanto una loro più ordinata presentazione, ma riesce subito, a prima vista, a rendere l’idea della ricchezza e varietà dei temi scientifici oggetto di indagine. Proprio per tali ragioni — varietà degli argomenti e ricchezza di contenuti — in queste brevi note mi sarà possibile soltanto soffermarmi su qualche parziale aspetto che spero tuttavia contribuisca ad offrire uno stimolante invito alla lettura per ulteriori e più approfondite, personali riflessioni. Sul versante storico, mi limito ad osservare l’interesse per alcune posizioni dei cardinali Pietro Gasparri prima e Bonaventura Cerretti dopo sulla linea evolutiva e sul regolamento delle Conferenze episcopali, da sempre oggetto di ricerca del nostro autore, a cominciare dall’opera Le Conferenze episcopali, (Bologna, il Mulino, 1974).

Il favore del Gasparri per le Conferenze, per i tempi non così scontato, è dovuto agli scopi che egli attribuisce a questi organismi, per promuovere la mutua conoscenza fra i vescovi e per cercare insieme i mezzi più efficaci per affrontare le necessità della Chiesa nella nazione: «Il Gasparri, dunque, assegnando alle conferenze compiti di natura essenzialmente pastorale, propone una nozione di conferenza che per certi aspetti precorre quella che sarà adottata dal concilio e poi recepita nel can. 447 del Codice di diritto canonico» (pag. 38).

Il cardinale Cerretti, invece, sul problema, ad esempio, della partecipazione dei nunzi alle assemblee delle Conferenze episcopali ritiene che il rappresentante pontificio non debba essere nemmeno invitato, proprio per sottolineare il loro carattere di “ritrovo confidenziale” dei vescovi privo di precise formalità (pag. 67). Non va però dimenticato che, se da un lato, le Conferenze episcopali hanno posto talora delicati problemi, come organi di decentramento, di salvaguardia dell’unità della Chiesa, dall’altro esse hanno svolto una funzione di “accentramento” nei confronti dei singoli vescovi, i quali si sono sentiti non «adeguatamente tutelati nella loro legittima autonomia». Di certo — come saggiamente ci insegna Papa Francesco — al di là delle singole tappe evolutive, la collegialità episcopale cum Petro et sub Petro è un nodo centrale nella vita della Chiesa. «Chiesa e Sinodo sono sinonimi»: ricordando questa espressione di san Giovanni Crisostomo, il Papa rilancia continuamente la sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa.

Per il diritto ecclesiastico (tralasciando altri importanti temi, dalla libertà religiosa al regime giuridico dei luoghi di culto), mi piace soltanto richiamare, sulla questione italiana del crocifisso nelle scuole — evitando altri spazi pubblici di cui si parla nel volume —, alcuni orientamenti giurisprudenziali che felicemente il nostro autore riesce a sintetizzare. Partendo dal parere del 27 aprile 1988 n. 63 del Consiglio di Stato, adunanza sezione seconda, si riconoscono ancora operanti i regi decreti degli anni Venti del Novecento, sulla base di considerazioni di carattere sia sostanziale che formale. Sotto il primo profilo si avverte che il crocifisso «a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa».

Di conseguenza non pare che la sua esposizione nei luoghi pubblici e, in particolare nelle aule scolastiche, possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale in materia religiosa sancita dalla nostra Costituzione che, comunque, non contiene alcun divieto al riguardo (pag. 375). Anche il Tar del Veneto, con la sentenza del 17 marzo 2005, n. 1110, afferma come il crocifisso costituisca «anche un simbolo storico-culturale […] dotato di valenza identitaria riferito al nostro popolo», in quanto «rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell’Europa intera e ne costituisce una efficace sintesi».

Sotto, poi, lo specifico profilo religioso del cristianesimo, il tribunale ritiene necessario indagare come il cristianesimo si ponga rispetto ai valori sanciti dalla Costituzione, per valutare la compatibilità della collocazione dei suoi simboli nella scuola pubblica. In tale prospettiva è innegabile come esso contenga quelle «idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare», costituendo dunque una delle nobili radici di quei principi costituzionali a cui si vuole fare riferimento. «Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana» (pag. 376). Rispetto, infine, alle valutazioni di alcuni importanti opinionisti sulla presenza o meno del crocifisso nelle scuole, interessante il fatto che, a giudizio del portavoce nazionale dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia, «togliere il crocifisso non è un segno di rispetto per noi mentre è un’offesa per la tradizione italiana» (pag. 386).

Per il diritto canonico, invece, pur trattando la presente raccolta questioni di grande rilevanza scientifica ed ecclesiale (dalla codificazione per la Chiesa latina, ai diritti e doveri dei laici, dal rapporto tra diritto canonico e missione al sinodo minore della diocesi di Milano, dal diritto pubblico ecclesiastico al problema delle migrazioni nei primi cinque anni di pontificato di Papa Francesco), vorrei brevemente lasciare qualche annotazione sull’ultimo paragrafo di questa sezione, dedicato al diritto canonico nelle università non ecclesiastiche. Premesso che risale a poco dopo il 1873, per lo spirito anticlericale del tempo, la sostanziale soppressione dell’insegnamento accademico del diritto canonico, esso fu reintrodotto nel 1924 presso l’Università Cattolica di Milano finché nel 1936 la materia venne ufficialmente inserita tra quelle non obbligatorie della Facoltà di giurisprudenza (pag. 322). Tralasciando altre motivazioni storiche presenti nel testo, mi preme richiamare come il fattore principale per legittimare questo “diritto di cittadinanza” acquisito nelle università italiane sia da riconoscere nel fatto che quanti vi insegnavano la materia avevano adottato una impostazione metodologica nuova e originale prettamente giuridica e di elevato livello scientifico (pag. 323). E da questi concetti e metodi nacque la cosiddetta “scuola italiana” di cui anche il nostro autore può considerarsi autorevole esponente.

Come Vincenzo Del Giudice ebbe a dire vi è l’esigenza che anche il diritto canonico sia studiato col metodo proprio degli ordinamenti giuridici. Analogamente Orio Giacchi, il grande maestro dell’Università Cattolica a cui è dedicato l’ultimo contributo della sezione storica, affermò che, dal punto di vista giuridico formale, «non vi è alcuna effettiva differenza tra diritto canonico e diritti laici», dovendosi usare le stesse regole fisiche e architettoniche «per la costruzione degli edifici sacri e di quelli profani» (pag. 325). In tale prospettiva il diritto della Chiesa viene presentato e legittimato con la famosa formula ubi societas ibi ius. Pertanto la Chiesa è per volontà di Cristo una società — essendo nella sua essenza una sola complessa realtà, risultante di un duplice elemento, umano e divino, come insegna la costituzione del Vaticano II Lumen gentium, n. 8 — e come tale «si presenta e si è sempre presentata, dunque le sue norme sono da considerarsi giuridiche» (pag. 326). Inoltre, ad avviso di Pietro Agostino d’Avack, anche nella Chiesa cattolica «ricorrono tutti e tre gli elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo e sovranità», risultando perciò «un ordinamento giuridico originario», che differisce dagli altri Stati effettivi solo per questa ragione: «Mentre questi ultimi si propongono il raggiungimento di fini temporali e agiscono quindi in ordine temporali, la Chiesa è diretta al conseguimento di un fine spirituale e ultraterreno e opera perciò in ordine spirituali» (pag. 326). Dunque, per la scuola canonistica italiana la Chiesa costituisce uno “Stato” peculiare, ed il suo ordinamento giuridico non può essere una realtà essenzialmente diversa da quella degli altri Stati.

Tuttavia, non va di certo trascurato lo spirito a cui si informa il diritto della Chiesa, per cui il canonista deve necessariamente avere una personale formazione e sensibilità non solo giuridica, ma anche al tempo stesso teologica, per non precludersi la possibilità di penetrare «lo spirito animatore dell’ordinamento e di comprendere quello ius divinum su cui è fondato» (pagine 331-332). Anche Orio Giacchi, pur riconoscendo allo “spirito” a cui si informa il diritto canonico un elemento di grandissimo valore sostanziale, lo qualifica come un elemento “metagiuridico” e per così dire “politico”; conseguentemente il giurista deve tenerne conto esclusivamente «nell’interpretare norme dubbie o nell’indagare quale sia la ratio di una singola disposizione o nel salire ai principi generali» (pag. 329). Del resto anche d’Avack — nella sua intransigente difesa dell’autonomia della scienza canonistica — non giunge mai a negare ogni funzione della teologia nello studio di questa nobile disciplina. Pertanto, non è nella negazione delle basi teologiche del diritto canonico che si può “garantire” la giuridicità della disciplina; ma semmai, è proprio partendo da questa intrinseca “teologicità” e dalla suprema finalità della salus animarum che si realizza la funzione, la peculiarità e il fascino di questo particolare diritto — anche dal punto di vista comparativistico — che sa cogliere la sfida di disciplinare rapporti umani e sociali in un ambito squisitamente spirituale.

di Roberto Carlo Delconte