· Città del Vaticano ·

Disposizioni provvisorie e urgenti in un Decreto del Delegato Pontificio

Per l’applicazione del Motu Proprio sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici

AAtopDecreto_15_x.jpg
15 luglio 2020
Decreto del Delegato Pontificio del 14 luglio 2020 Disposizioni provvisorie e urgenti per l’applicazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020 recante « Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano»

— vista la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, del 19 maggio 2020, recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano» (di seguito anche Norma sui contratti pubblici - NCP), pubblicata il 1° giugno 2020 sul sito Internet de L’Osservatore Romano, ed in particolare gli artt. 80, 84, §§3 e 4 e 86 §1;

— visto il Rescriptum ex Audientia SS.MI del 6 luglio 2020 con il quale il Santo Padre ha delegato Padre Juan Antonio Guerrero Alves Suo delegato fino al 31 dicembre 2020 con il potere di interpretare ed applicare nell’ambito della Santa Sede la ‘Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” sulla trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano’ del 1° giugno 2020, e determinare il modo in cui risolvere le questioni pendenti anche con l’emanazione di norme transitorie;

— vista la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” I beni temporali ed in particolare il punto 2, lett. a);

— visto lo Statuto della Segreteria per l’Economia ed in particolare l’art. 15;

— visto l’esito delle consultazioni tecniche svolte con i rappresentanti dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli;

— considerato che la Norma su contratti pubblici è entrata in vigore il 1° luglio 2020;

— considerato che la piena implementazione e operatività della Norma sui contratti pubblici sarà possibile solo a seguito della realizzazione e messa in opera della piattaforma informatica di cui all’articolo 84 della Norma medesima e che per il perfezionamento della relativa procedura di appalto è previsto un termine di sei mesi dall’approvazione della Norma;

— considerato che si ritiene opportuno che il Regolamento di attuazione di cui all’art. 86, §1, NCP sia emanato in concomitanza con la messa in opera della piattaforma informatica;

— considerato che ai sensi dell’art. 84, §4, NCP «La mancata messa in opera della piattaforma informatica dell’Albo informatico, non pregiudica l’entrata in vigore della presente normativa»;

— considerato che occorre dare immediata esecuzione alle disposizioni della Norma sui contratti pubblici suscettibili di immediata applicazione e fornire agli Enti istruzioni operative per la prima applicazione e interpretazione della stessa;

— considerato che occorre disciplinare l’ordinato passaggio tra la previgente prassi e la Norma sui contratti pubblici, assicurando la prosecuzione dei procedimenti in corso senza soluzione di continuità e limitando l’impatto sull’adempimento delle proprie finalità istituzionali da parte degli Enti;

— dopo adeguata consultazione a livello tecnico e con la Commissione nominata da Sua Santità e formata dai Superiori dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e del Consiglio per l’Economia;

— ritenuto di dover provvedere in via provvisoria e d’urgenza in attesa della messa in opera dell’Albo informatico e dell’emanazione del Regolamento di attuazione;

ho adottato il seguente Decreto Generale Esecutivo
 
Articolo 1
Ambito di applicazione

§1 Il presente Decreto si applica agli Enti della Santa Sede di cui all’art. 2, lett. a), NCP.

Articolo 2
Procedure pendenti
 
§1 I procedimenti di acquisto di beni, lavori e servizi avviati prima dell’entrata in vigore della Norma sui contratti pubblici sono conclusi in base alla previgente disciplina.

§2 Un procedimento si considera avviato prima dell’entrata in vigore della Norma sui contratti pubblici se l’Ente, entro il 30 giugno 2020, ha pubblicato un bando di gara ovvero, per gli affidamenti diretti, ha inviato al fornitore una richiesta di preventivo.

§3 Ai fini di cui al paragrafo precedente, fa fede in via esclusiva il numero di protocollo apposto sui relativi provvedimenti e comunicazioni ai sensi della Lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, La Cura vigilantissima del 21 marzo 2005.

§4 I relativi contratti possono essere stipulati anche con operatori economici non abilitati ai sensi dell’art. 4 del presente Decreto.

§5 Gli Enti devono comunque eseguire, prima della stipula del contratto, le verifiche di cui agli artt. 12 e 13 NCP. In caso di esito negativo dei controlli, il contratto non può essere stipulato.

§6 Trova immediata applicazione, anche ai contratti oggetto delle procedure di cui al paragrafo 2, l’art. 14 NCP.

Articolo 3
Contratti in corso di esecuzione
 

§1 I contratti stipulati dagli Enti prima del 1° luglio 2020 sono validi fino alla loro naturale scadenza, ma, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo seguente, non possono essere prorogati o rinnovati senza avvio di una delle procedure competitive di cui al Titolo III, NCP.

§2 I contratti stipulati dagli Enti prima del 1° luglio 2020 e che abbiano scadenza prima del 31 dicembre 2020 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Segreteria per l’Economia.

§3 L’autorizzazione della Segreteria per l’Economia di cui al paragrafo precedente è subordinata alla verifica della natura essenziale del contratto per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e delle ragioni che impediscono di procedere mediante una delle procedure competitive di cui al Titolo III NCP senza grave pregiudizio per l’Ente medesimo.

Articolo 4
Abilitazione provvisoria
degli operatori economici
già accreditati presso
l’Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica
e degli altri Enti della Santa Sede

§1 I fornitori precedentemente accreditati presso l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica sono abilitati in via provvisoria a partecipare alle procedure competitive di cui al Titolo III NCP, riservate agli operatori iscritti all’Albo informatico e a stipulare contratti ai sensi dell’art. 2, lett. i), NCP.

§2 Ai fini dell’applicazione del paragrafo precedente l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano trasmettono alla Segreteria per l’Economia l’elenco degli operatori economici da abilitare con indicazione della relativa categoria di specializzazione.

§3 Anche con riferimento agli operatori economici di cui al paragrafo precedente, la documentazione di gara deve comunque prevedere che la Commissione giudicatrice o l’Ente, in ragione del tipo di procedura, verifichino, anche mediante autocertificazione degli operatori economici che partecipano alla gara, l’assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 12 e 13 NCP. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 NCP.

§4 I fornitori di cui al paragrafo 1 devono comunque regolarizzare la propria iscrizione all’Albo fornendo la relativa documentazione entro 30 giorni dalla richiesta della Segreteria per l’Economia, che procede alle verifiche secondo un calendario di controlli da essa stabilito.

§5 Trascorso il termine di cui al paragrafo precedente senza che la documentazione richiesta sia stata trasmessa, il fornitore perde l’abilitazione di cui al paragrafo 1. La Segreteria per l’Economia ne dà comunicazione all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e agli Enti.

§6 Gli Enti diversi dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica possono presentare alla Segreteria per l’Economia la propria lista di operatori economici accreditati accompagnata da una attestazione di aver svolto sugli stessi, al momento dell’accreditamento, verifiche analoghe a quelle previste dagli artt. 12 e 13 NCP. Si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.

§7 La Segreteria per l’Economia rende disponibile la lista dei fornitori abilitati agli Enti che ne facciano richiesta per l’indizione delle gare che questi sono legittimati ad eseguire senza avvalersi dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Articolo 5
Iscrizione di nuovi fornitori

§1 Le domande di iscrizione presentate da operatori economici diversi da quelli di cui all’articolo precedente sono inoltrate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Segreteria per l’Economia.

§2 La domanda è redatta mediante compilazione del modello di cui all’Allegato A al presente Decreto completa della relativa documentazione debitamente tradotta con traduzione asseverata, se redatta in una lingua diversa dalla lingua italiana, ai sensi dell’art. 85, ncp.

§3 In caso di incompletezza della domanda o della documentazione, la Segreteria per l’Economia provvede a richiedere all’operatore economico le integrazioni o i chiarimenti necessari entro il termine di cui all’art. 31 §4 NCP, che ricomincia a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.

§4 Iscritto il fornitore, la Segreteria per l’Economia ne dà comunicazione all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica agli Enti di cui all’art. 14 NCP e al fornitore medesimo.

§5 La partecipazione alle gare riservate ai fornitori iscritti all’Albo è consentita solo ai fornitori che abbiano positivamente completato la procedura di iscrizione. La sola presentazione della domanda non costituisce titolo di partecipazione alle gare riservate.

Articolo 6
Centralizzazione e
programmazione

§1 Gli Enti che prima dell’entrata in vigore della Norma sui contratti pubblici procedevano ai propri acquisti di beni, lavori e servizi senza avvalersi dei servizi di acquisto centralizzati prestati dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica continuano a procedere in maniera autonoma fino allo spirare del termine di cui all’art. 80 NCP.

§2 Il paragrafo precedente si applica anche agli Enti di cui all’art. 17 NCP, limitatamente agli acquisti di beni e servizi strettamente connessi con le finalità di vigilanza e controllo, fino allo spirare del termine di cui al medesimo art. 17, §2, NCP.

§3 Fino al 31 dicembre 2020, è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di richiedere agli Enti, con cadenza da essa stabilita, un documento previsionale degli acquisti che intendono realizzare.

Articolo 7
Prezzi e corrispettivi
di riferimento

§1 Sono recepiti in via provvisoria i prezzi e corrispettivi di riferimento indicati nelle fonti di cui all’Allegato B al presente Decreto. Per gli altri settori si applica, fino al 31 dicembre 2020, quanto previsto dall’articolo 18, §4, NCP.

Articolo 8
Dipendenti abilitati

§1 Ai fini di quanto previsto dall’art. 22 NCP, gli Enti trasmettono alla Segreteria per l’Economia, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un elenco dei propri dipendenti e collaboratori professionali temporanei che abbiano i requisiti comunicati dalla Segreteria per l’Economia e un elenco dei principali contratti per l’acquisto di beni, lavori e servizi stipulati dall’Ente nell’ultimo triennio, con descrizione specifica del settore merceologico e dell’oggetto dell’appalto.

§2 Gli Enti i cui dipendenti non siano gestiti a livello amministrativo dalla Santa Sede, indicano la disponibilità dei detti dipendenti ad assumere gli incarichi di cui all’art. 22, anche in relazione ad appalti della Santa Sede.

§3 I nominativi indicati sono valutati da una commissione composta da rappresentanti della Segreteria per l’Economia, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica che provvede alla compilazione di un elenco di dipendenti abilitati con indicazione della tipologia di appalti in relazione alla quale possono svolgere le funzioni di cui all’art. 22 NCP.

§3 Ove i dipendenti individuati non siano sufficienti a garantire adeguata copertura al fabbisogno che si stima necessario, la commissione di cui al paragrafo precedente provvede a verificare la disponibilità di professionisti esterni.

§4 Prima di assumere gli incarichi di cui all’art. 22 NCP, i dipendenti e i professionisti esterni devono sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi sulla base del modello di cui all’Allegato C al presente Decreto.

Articolo 9
Pubblicazione degli avvisi di gara
e consegna della documentazione
di gara

§1 Gli Enti che devono procedere all’indizione di una gara inoltrano richiesta all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica secondo le modalità da essa stabilite. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica provvede alla pubblicazione di indizione della gara sul sito www.bandipubblici.va mediante un avviso che indichi:
a) l’Ente appaltante;
b) l’oggetto dell’appalto;
c) la tipologia di procedura tra quelle previste dall’art. 36 NCP;
d) la categoria di specializzazione;
e) il termine e la modalità per richiedere la documentazione di gara.

§2 L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica invia una comunicazione ai fornitori iscritti ai sensi dell’art. 4 del presente Decreto avvisandoli delle previsioni di cui al paragrafo 1 e che è loro onere consultare i siti istituzionali qualora intendano partecipare alle gare.

§3 Se la gara è riservata ai fornitori iscritti ai sensi dell’art. 4 del presente Decreto la documentazione di gara è resa accessibile solo a quelli iscritti nella relativa categoria di specializzazione.

§4 La documentazione di gara individua il termine di presentazione delle offerte in un momento successivo a quello di cui al paragrafo 1, lett. e) in maniera da assicurare la parità di trattamento dei fornitori.

§5 Resta ferma la possibilità dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di rendere disponibile la documentazione di gara ed informare sui termini e le scadenze di presentazione dell’offerte, da essa stabilite e identiche per tutti i fornitori, direttamente attraverso il sito internet di cui al §1 del presente articolo.

Art. 10
Interpretazioni

§1 L’articolo 57 NCP si applica sia ai casi di necessità e urgenza sia a quelli in cui ricorra un pericolo per l’incolumità pubblica o privata. Costituiscono casi di necessità ed urgenza le situazioni nelle quali vi sia pericolo:
a) di danno grave ed irreparabile al patrimonio dell’Ente;
b) di interruzione delle attività istituzionali principali dell’Ente;
c) inabitabilità di un immobile concesso in locazione.

§2 L’affidamento diretto ai sensi dell’art. 43 NCP è consentito solo a condizione che non sussistano contratti quadro o aperti in corso di validità ai sensi dell’art. 3 del presente Decreto.

§3 L’art. 84 §2 NCP si interpreta nel senso che la gara di cui al predetto articolo deve essere eseguita solo nel caso in cui, sulla base del progetto elaborato dalla Segreteria per l’Economia, si proceda alla realizzazione della piattaforma informatica mediante ricorso, in tutto o in parte, a fornitori esterni.

Articolo 11
Pubblicazione ed entrata in vigore

§1 Il presente Decreto è promulgato mediante la pubblicazione sul sito internet de L’Osservatore Romano ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
 
Dato in Vaticano, il 14 luglio 2020.
Il Delegato Pontificio
Juan Antonio Guerrero Alves


Per scaricare gli allegati: