Testo unico
delle provvidenze
a favore della famiglia

02 marzo 2022

Titolo II
Agevolazioni a tutela della maternità


Art. 10 bis
Permesso di paternità


1. Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I tre giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza del diritto.

2. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i tre giorni di permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l’anzianità di servizio.

3. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta, all’Amministrazione di appartenenza, i giorni in cui intende fruire del permesso, quando possibile con un anticipo di almeno 8 giorni. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcolerà dalla data presunta dell’evento. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta il padre è esonerato dal rispetto del termine di preavviso.

4. Il permesso di cui ai commi 1-3 si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il termine dei trenta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo ingresso in famiglia del minore.