Per riannodare i fili lacerati

Il diritto a una pena
riabilitativa

A prison guard opens a door in the new Lutterbach prison, eastern France, on April 20, 2021. - The ...
22 aprile 2021

La figura del Garante nazionale delle persone private della libertà, di breve istituzione in Italia, nasce dall’esigenza di “vedere” all’interno di una realtà chiusa com’è quella del carcere. «Un mondo troppo spesso chiuso in se stesso, visibile solo al suo interno e opaco all’esterno, perché questa è ancora la logica che ne governa regole, ritmi e quotidianità, anche nelle situazioni migliori».

A spiegare il compito di questa Istituzione, nata nel 2016, è stato il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, nella sua Conferenza istituzionale all’Accademia nazionale dei Lincei. L’opera del Garante si richiama a quel “bisogna aver visto” pronunciato da Piero Calamandrei nel sostenere, il 27 ottobre 1948 alla Camera dei deputati, il proprio ordine del giorno sulla previsione di una Commissione d’indagine sulle carceri e sulla tortura. «È nella capacità di vedere — ha detto Palma — che nasce l’efficacia concreta dell’azione e dei pronunciamenti del Garante». Dunque è attraverso la sistematicità delle proprie visite, che il Garante nazionale pone l’attenzione ai diritti delle persone ristrette e alla possibilità del loro concreto esercizio, perché — ha aggiunto Palma — «i parametri giuridici non valgono da soli a costituire la base per un effettivo godimento dei diritti». «L’obiettivo del lavoro del Garante è, quindi, la riduzione della persistente distanza che separa i diritti affermati e i diritti agiti nella concretezza di questi luoghi implicitamente poco trasparenti», ha aggiunto. Ma se «occorre intervenire per migliorare molti aspetti della materialità quotidiana del vivere interno e, tra questi, la costrizione in spazi angusti e densi di altre difficili vite», secondo Palma, è importante dare alla commissione di un delitto «una risposta che non sia solo sottrattiva», ma che abbia «una dimensione progettuale, che possa avere una parte, in taluni casi anche ampia, di privazione della libertà e che però non perda la finalità di un ritorno consapevole e diverso al contesto esterno nonché una visione del percorso per giungere a tale meta». Invece, ad oggi, «sono circa mille le persone in carcere per scontare una pena inflitta della durata inferiore a un anno e altre più di duemila una pena compresa tra uno e due anni: una popolazione detenuta sempre più connotata dalla preponderanza di autori di reato che eseguono sentenze di breve durata e che entrano in carcere con frequente ripetitività». Questa realtà cosiddetta di “porta girevole” per le continue entrate e uscite dal carcere esclude la possibilità di «sviluppare un percorso rieducativo all’interno di questo mondo chiuso e rischia per un settore considerevole di persone ristrette di vanificare la tendenza rieducativa della pena». In questo senso, dunque, «pene di tipo diverso, di carattere reintegrativo, interdittivo o propositivo, di utilità sociale — ha detto Palma — potrebbero avere maggiore incisività rispetto al rischio di reiterazione del reato». Ma il problema è anche che «nonostante esistano misure che permettono di avere accesso a forme alternative alla detenzione per pene molto brevi», ha sottolineato il Garante, si registra una presenza altissima di persone che a esse non accedono. «Non vi accedono perché prive di una rete sociale di supporto o di una difesa adeguata o anche per la non conoscenza di tali possibilità: la differenza sociale che ne caratterizza la vita esterna trova un’amplificazione nella relazione con il sistema della giustizia penale». E tra le cause evidenziate dal Garante c’è «la crisi del modello di welfare che si è compiuta con la drastica riduzione di servizi in grado di prevenire e armonizzare il disagio economico e individuale». Ciò, oltre a respingere di fatto al di là delle mura della segregazione chi è rimasto privo di reti solide di sostegno, non solo materiale, «ha reso spesso privo di significato il termine “rieducazione” nella concretezza dell’esecuzione penale». Da qui, «la presenza ripetuta di brevi detenzioni per reati seriali anche di minore rilevanza, ma di forte incidenza sulla percezione di sicurezza collettiva o per reati connessi a stili di vita», ne è un esempio il numero di persone in carcere per detenzione e spaccio di lieve entità di sostanze psicotrope. Dunque, ha aggiunto Palma, «è un diritto del detenuto che l’esecuzione penale sia effettivamente indirizzata alla finalità che la Costituzione le assegna».

Per questo ogni punizione deve sempre avere la dimensione del futuro. «In primo luogo nella direzione del non volere che quanto avvenuto possa ripetersi, ma parallelamente nella direzione della ricomposizione del tessuto ordinato che il reato ha spezzato, riannodando fili lacerati, recuperando così per la sanzione penale una dimensione non meramente inibente, ma in grado di ricostruire» ha concluso il Garante.

di Anna Lisa Antonucci