Inquadrare i cambiamenti nel rispetto del patrimonio giuridico

Il tributo sociale dell’Italia alla pandemia

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12 agosto 2020

La pandemia da covid-19 ha “strattonato” la civica convivenza di intere comunità nazionali, cui l’Italia per la forza distruttiva del virus e per il numero dei decessi sta pagando un tributo sociale destinato a cambiare probabilmente abitudini consolidate.

Sul piano economico si scorgono difficoltà, ma non minori sono quelle che emergono sul piano dei diritti e anzitutto dell’esercizio delle libertà, in una società dove convivono visioni e progetti diversi e dove continua è la ricerca di un equilibrio tra i precetti costituzionali e la concreta ricaduta nella vita dei cittadini.

Si avverte il bisogno, cioè, di intercettare i cambiamenti in atto nel rispetto del patrimonio giuridico del paese, che ancora una volta sarà capace di consolidarli evitando eventuali deragliamenti.

L’esigenza di dovere contenere il propagarsi del virus ha comportato l’adozione di disposizioni normative che indubbiamente hanno imposto una serie di limitazioni delle libertà. Tra queste colpisce per l’estensione e per l’impatto tra la popolazione il lockdown, che ha fortemente limitato la libertà di movimento e di spostamento delle persone.

Si tratta della libertà personale, che secondo il dettato dell’art. 13 della Costituzione è definita “inviolabile”; ulteriormente specificata dall’art. 16, secondo cui ogni cittadino «può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale».

Questa libertà peraltro è oggi estesa con i Trattati europei a tutti i paesi dell’Unione ed anche agli altri stati che hanno aderito all’area Schengen. Ne deriva una nozione della libertà fisica non comprimibile, che affonda le radici nel diritto naturale, e che per il nostro Ordinamento può essere limitata solo a seguito di determinate procedure ben codificate, come quelle previste dalla legge penale e applicata «per atto dell’autorità giudiziaria», come conseguenza di una condanna inflitta per un comportamento antigiuridico particolarmente grave.

Allo stesso modo, la libertà di movimento può essere limitata solo a seguito di espressa previsione di legge «in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».

Il potere pubblico, quindi, può intervenire e limitare coercitivamente la libertà esterna del singolo solo a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria o in termini generali per motivi di sanità e sicurezza.

Ma vi sono altre libertà altrettanto inviolabili, come il diritto alla vita, il principio di eguaglianza, la tutela delle minoranze linguistiche, la libertà del domicilio ed il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, la libertà di circolazione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà religiosa, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto di difesa, il diritto alla salute, così come sono descritti negli articoli (1-12) della Costituzione e nella Parte prima relativa ai «Diritti e doveri dei cittadini», che rappresentano la struttura portante dell’ordinamento alla cui attuazione sono funzionali i pubblici poteri.

Tra le libertà, sommariamente richiamate, merita segnalare quella riguardo alla coscienza e all’intimità della persona, per le quali nessuna limitazione viene prevista, al contrario delle libertà fisiche. Un’ipotetica coercizione della libertà di pensiero, di opinione, di parola, di credo religioso renderebbe lo Stato uno “Stato etico”, da grande fratello orwelliano, riportando il nostro ordinamento giuridico al tempo in cui era punito il reato di opinione. Nello stato di diritto, viceversa, mai si permette di entrare nella sfera della coscienza della persona.

Tra l’altro, il patto internazionale dei diritti civili e politici, ratificato dall’Italia con la legge n. 881/77, all’art. 18.3 così recita: «La libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela e la sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della salute pubblica e della morale pubblica o dei diritti e libertà fondamentali di altri».

La situazione determinatasi a seguito del coronavirus ha imposto una valutazione comparativa tra esigenze e valori tutti irrinunciabili ma che necessitavano proprio per assicurarne il rispetto un contemperamento. Così, il diritto alla salute ha comportato l’adozione di provvedimenti emergenziali che hanno inciso anche sull’esercizio delle altre libertà costituzionali.

Nel bilanciamento tra i valori costituzionali, le autorità preposte durante la pandemia hanno disposto nel perimetro delle limitazioni alla libertà di movimento, non essendovi un altro modo per tutelare la salute pubblica.

Tali interventi hanno anche interessato l’esercizio della libertà di culto, che come si è detto attiene alla libertas interna dell’individuo, dove lo stato non può e non deve intervenire: Conscientia hominis non est in provincia iuris. Tuttavia la religione comporta anche pratiche con la partecipazione dei fedeli che contrastano con l’esigenza del distanziamento personale per evitare il contagio. Motivo per cui le previsioni normative, tranne l’aspetto testé indicato, si fermano sulla soglia della coscienza dell’uomo e anche durante il periodo più drammatico dell’emergenza covid nessuna norma è intervenuta per proibire l’esercizio del culto di per sé ma solo per vietare la partecipazione del popolo nella modalità che potrebbe favorire i contagio: un divieto, peraltro, che va affievolendosi in coerenza con il progressivo contenimento del fenomeno pandemico.

La potestà dello stato, quindi, si ferma davanti all’uscio degli edifici o luoghi di culto e non valica il confine della “libertas in spiritualibus” che riguarda ogni confessione religiosa, ma si limita a predisporre misure circostanziate per tutelare il bene primario della salute pubblica e non va oltre. In tal modo non si ha lesione dell’art. 7 della Costituzione, che riconosce la Chiesa «indipendente e sovrana» nell’ordine delle cose spirituali, e del Concordato del 1984, che assicura senza riserve alla Chiesa la libertà di svolgere la sua missione, come pure dell’art. 8 della Costituzione, che prevede che tutte le confessioni religiose siano ugualmente libere davanti alla legge.

Infatti, la protezione offerta dalla Carta fondamentale alle Confessioni religiose e ai singoli fedeli si estende automaticamente a tutti i profili in cui è in gioco la libertà di religione, che è anzitutto libertà di coscienza, e che certamente non potrebbe ritenersi intaccata dal necessario momentaneo divieto d’assembramento.

di Michele Di Bari