Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

Trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria

Decreto_10_x.jpg
10 ottobre 2020

N. CCCLXXII
Decreto del Presidente del Governatorato
recante modifiche alla Legge N. XVIII
In Materia Di Trasparenza, Vigilanza
ed Informazione Finanziaria,
dell’8 Ottobre 2013.

9 ottobre 2020
 

Il Presidente del Governatorato
dello Stato Della Città Del Vaticano

- vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

- vista la Legge sulle fonti del diritto, N. LXXI, del 1° ottobre 2008;

- visto il Motu proprio dell’8 agosto 2013 per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione illecita delle armi di distruzione di massa;

- visto il Motu proprio del 15 novembre 2013 con il quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria;

- vista la Legge recante modifiche alla legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell’8 ottobre 2013., N. CCXLVII, del 19 giugno 2018;

- considerato che sussiste l’urgenza di emanare le presenti disposizioni aventi forza di legge ai sensi dell’art. 7, comma 2 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

ha promulgato il seguente

Decreto

Articolo 1

1. All’articolo 1, n. 1 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo la lettera n, è aggiunta la lettera o) del seguente tenore:

«o) qualsiasi attività connessa a trust o a strutture legali analoghe».

2. Il testo dell’articolo 1, n. 4, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:

««Beni»: beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, comunque acquisiti, nonché documenti o strumenti aventi valore legale in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, Titolo o interesse sui beni medesimi.».

3. All’articolo 1, i numeri che vanno da 4 a 9 hanno, rispettivamente, assunto la seguente numerazione che va dal n. 5, 6, 7, 7.bis, 8, 8.bis, 9, 10.

4. All’articolo 1 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il n. 8.bis è aggiunto il numero 8.ter del seguente tenore:

«8.ter «Ente creditizio»: un ente che svolge professionalmente l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili presso il pubblico e di concessione di credito per proprio conto.».

5. All’articolo 1 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, il n. 10, recante la definizione di «Fondi», è abrogato.

6. All’articolo 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il n. 12 sono aggiunti i numeri 12.bis e 12.ter del seguente tenore:

«12.bis ««Gruppo»: un gruppo di enti composto da un’impresa madre, dalle sue imprese figlie e dagli enti in cui l’impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 1, comma 64bis, del Regolamento n. 1 in materia di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria del 25 settembre 2014.».

«12.ter «Istituto finanziario»: un ente, diverso da un ente creditizio, che svolge professionalmente una o più attività di natura finanziaria stabilite all’articolo 1, numero 1, lettere da b) a n). Senza pregiudizio dell’unicità del contesto istituzionale, giuridico, economico, commerciale e professionale dello Stato – la cui considerazione costituisce il primo criterio di attuazione della presente Legge, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) –, la nozione di istituto finanziario può includere le seguenti categorie di soggetti:

a) imprese di assicurazione;

b) imprese di investimento;

c) organismi di investimento collettivo;

d) intermediari assicurativi, inclusi gli intermediari che si occupano di assicurazioni vita e altri servizi legati ad investimenti, fatta eccezione per gli intermediari assicurativi collegati;

e) succursali degli istituti finanziari di cui alle lettere precedenti.».

7. Il testo dell’articolo 1, n. 13, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:

«13. «Organizzazioni senza scopo di lucro»: gli enti senza scopo di lucro come definiti dalla Legge n. CCXI, del 22 novembre 2017, in materia di registrazione e di vigilanza degli enti senza scopo di lucro.».

8. Al testo dell’articolo 1, n. 14, lett. b), della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «o di organi legislativi analoghi;».

9. Al testo dell’articolo 1, n. 15 della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ed escluse le Autorità pubbliche;».

10. Il testo dell’articolo 1, n. 22, della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

«22. «Soggetto obbligato»: un soggetto che, a norma degli articoli 2 e 3, è tenuto agli obblighi stabiliti nel Titolo II».

11. Il testo dell’articolo 1, n. 23, della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

«23. «Soggetto segnalante»: un soggetto che rientra in una delle seguenti fattispecie:

a) soggetti obbligati;

b) persone giuridiche non incluse trai soggetti obbligati, sottoposte alla disciplina specifica di cui all’articolo 13bis e tenute l’obbligo di segnalazione delle attività sospette dell’Autorità di Informazione Finanziaria a norma dell’articolo 40, comma 2;

c) autorità pubbliche sottoposte alla disciplina specifica di cui all’articolo 13bis e tenute all’obbligo di segnalazione delle attività sospette all’Autorità di Informazione Finanziaria a norma dell’articolo 40, comma 2.».

12. Nel testo dell’articolo 1, n. 24, lett. a), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è eliminata la parola «delle» in luogo della parola «di».

13. Nel testo dell’articolo 1, n. 24, lett. a), n. ii) della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine le seguenti parole «nonché delle difficoltà incontrate nelle attività di identificazione e di verifica;».

14. Il testo dell’articolo 1, n. 24, lett. b), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente: «nel caso di trust o istituti giuridici similari, sono incluse tutte le seguenti persone:».

Inoltre, alla lett. b), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, n. i) la parola «il disponente» è sostituita dalle parole «il costituente o i costituenti;»; n. ii) le parole «il gestore, se esiste» sono sostituite dalle parole «il guardiano o i guardiani, se esistono;».

15. Al testo dell’articolo 1, n. 31.bis, della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il trattamento dei dati personali sulla base della presente legge ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è considerato di interesse pubblico.».

Articolo 2

1. All’articolo 2 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, lett. a.bis) sono aggiunte le seguenti parole «nonché qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività professionale principale;».

2. Alla lett. b), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, n. iv) la parola «società» è sostituita dalle parole «persone giuridiche;».

3. Il testo dell’articolo 2, lett. d), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente: «gli agenti immobiliari che agiscono da intermediari nell’acquisto, vendita o locazione di immobili, per le operazioni il cui valore dell’immobile o del canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;».

4. All’articolo 2 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo la lettera f), sono aggiunte tre nuove lettere del seguente tenore:

«g) i soggetti che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni collegate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro;»

«h) i soggetti che conservano o commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata da porti franchi, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni collegate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro;».

Articolo 3

All’articolo 3, lett. a), n. ii della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «lettera f)» sono sostituite dalle parole «lettere (a.bis) – (e)».

Articolo 4

1. All’articolo 5, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è eliminato il numero «1».

2. All’articolo 5, lett. a) della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le parole «incluse cassette di sicurezza,».

3. All’articolo 5, lett. g) della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunta, in fine, la parola «elettronica,».

4. L’articolo 5, comma 2, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è abrogato.

Articolo 5

1. All’articolo 5 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto l’articolo 5.bis, del seguente tenore:

«Articolo 5.bis – Titolarità effettiva delle persone giuridiche e altri istituti giuridici similari

1. Le persone giuridiche e gli altri istituti giuridici similari con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri dello Stato, sono tenute a:

a) registrare, aggiornare e conservare, per un periodo di dieci anni, tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi alla propria natura e attività, ai propri titolari effettivi, beneficiari, membri ed amministratori;

b) comunicare le informazioni relative alla propria natura e attività, ai propri titolari effettivi, beneficiari, membri ed amministratori, inclusi gli eventuali aggiornamenti, alle autorità preposte alla tenuta dei registri in cui sono iscritte e al registro di cui all’articolo 51.bis;

c) fornire, su richiesta dei soggetti obbligati, tutti i dati, documenti ed informazioni di cui alla lettera a).

2. I dati, documenti ed informazioni di cui al comma 1, lettera a), con particolare riguardo per quanto concerne la titolarità effettiva, sono accessibili in maniera tempestiva dalle autorità competenti.».

Articolo 6

Il testo dell’articolo 8, comma 6 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

«6. L’Ufficio del Promotore di Giustizia coordina le indagini in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, esercitando l’attività inquirente».

Articolo 7

1. Al testo dell’articolo 9, comma 1, lett. a), della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «della Santa Sede e dello Stato, analizzando le minacce, le vulnerabilità e le misure di mitigazione».

2. Il testo dell’articolo 9, comma 2, lett. a), n. i della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

«valuta l’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, analizzando l’adeguatezza degli obiettivi, delle priorità e delle misure occorrenti da parte delle Autorità competenti per la gestione ed il contenimento dei rischi, inclusa la dotazione delle risorse umane e materiali disponibili. Tale attività può essere esplicata attraverso la produzione di statistiche complete sulle questioni rilevanti per l’efficacia di tali sistemi, anche avvalendosi delle attività svolte dall’Autorità di Informazione Finanziaria a norma dell’articolo 14;».

3. All’articolo 9, comma 2 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo la lettera a), n. iii sono aggiunti due nuovi numeri del seguente tenore:

«iv) redige una relazione sulla struttura istituzionale e sulle principali procedure del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, incluse le principali autorità competenti indicate all’articolo 8, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate;».

«v) redige una relazione sulle attività e sulle risorse umane e finanziarie destinati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;».

4. Al testo dell’articolo 9, comma 2, lett. b) è aggiunto il numero x dal seguente tenore:

«x) pubblica e tiene regolarmente aggiornato un elenco indicante le funzioni che, in base al quadro normativo e regolamentare vigente, sono considerante importanti cariche pubbliche ai fini dell'articolo 1, comma 16.».

5. All’articolo 9 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto il comma 3 del seguente tenore:

«3. Una sintesi della valutazione generale dei rischi e dei suoi aggiornamenti periodici, priva di informazioni sensibili e classificate, è pubblicata in una sezione dedicata del sito istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria.».

Articolo 8

1. Il testo dell’articolo 10, comma 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti obbligati sono tenuti a individuare, valutare, gestire e contenere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, ciascun soggetto elabora ed aggiorna periodicamente una propria valutazione dei rischi.».

2. All’articolo 10 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1.bis del seguente tenore:

«1.bis Nell’elaborare la propria valutazione particolare dei rischi, i soggetti obbligati tengono conto, fra l’altro:

a) della categoria delle controparti;

b) dello Stato o dell’area geografica interessata;

c) della tipologia del rapporto, del livello dei beni depositati e del volume delle operazioni effettuate, del prodotto, del servizio, dell’operazione, della transazione e del canale di distribuzione».

Articolo 9

Al testo dell’articolo 11, comma 2, lett. d), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunta dopo la parola «responsabile» la seguente parola «possibilmente,».

Articolo 10

All’articolo 13 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto l’articolo 13.bis del seguente tenore:

«Articolo 13 bis – Disposizioni specifiche per i soggetti segnalanti

1. I soggetti segnalanti di cui all’articolo 1, numero 23, lettre b) e c), sono tenuti a individuare, valutare, gestire e contenere il rischio che le proprie attività vengano strumentalizzate ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a segnalare le attività sospette che dovessero manifestarsi nell’adempimento dei propri fini istituzionali, ai sensi dell’art. 40, comma 2.

2. Al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1:

a) i soggetti segnalanti di cui all’articolo 1, numero 23, lettera b):

i) svolgono le attività di auto-valutazione finalizzate all’elaborazione e all’aggiornamento periodico della propria valutazione particolare dei rischi, in linea con le indicazioni fornite e sulla base degli strumenti elaborati dall’Autorità di Informazione Finanziaria e dall’Autorità di vigilanza competente in accordo tra loro;

ii) valutano, sulla base degli esiti delle attività di cui al punto precedente, l’applicabilità di quanto previsto agli articoli 11, 12 e 13, tenendo in particolare considerazione il principio di proporzionalità e secondo un approccio basato sul rischio.

b) i soggetti segnalanti di cui all’articolo 1, numero 23, lettera c):

i) svolgono le attività di auto-valutazione finalizzate all’elaborazione e all’aggiornamento periodico della propria valutazione particolare dei rischi, in linea con le indicazioni fornite e sulla base degli strumenti elaborati dalla Segreteria per l’Economia avvalendosi dell’Autorità di Informazione Finanziaria;

ii) sulla base degli esiti della valutazione particolare dei rischi di ciascuna Autorità, la Segreteria per l’Economia, nei limiti e con le modalità previste dal proprio Statuto e dalla normativa vigente e sentiti, in particolare, le Autorità interessate, l’Autorità di Informazione Finanziaria e l’Ufficio del Revisore Generale, adotta e/o raccomanda l’adozione delle misure previste agli articoli 11, 12 e 13, tenendo in particolare considerazione il principio di proporzionalità e secondo un approccio basato sul rischio.»

Articolo 11

Al testo dell’articolo 14, lett. b), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, dopo il n. ii, quattro nuovi numeri del seguente tenore:

«iii) statistiche sul numero di segnalazioni di attività sospette trasmesse dai soggetti segnalanti e sul seguito dato alle stesse, nonché sul numero e sulla percentuale delle medesime che diano origine a successive indagini;».

«iv) statistiche sulla collaborazione internazionale in ambito di vigilanza ed informazione finanziaria, con particolare riguardo al numero di richieste domestiche ed internazionali effettuate, ricevute e rifiutate, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregate per paese di controparte;».

«v) statistiche sulle attività di vigilanza in ambito di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e prudenziale, incluse le attività di vigilanza in loco e a distanza, il numero di violazioni individuate sulla base delle attività di vigilanza e le sanzioni - e misure amministrative - applicate dalle autorità di vigilanza;».

«vi) statistiche sulle attività di indagine e giudiziaria, inclusa la collaborazione internazionale.».

Articolo 12

1. Al testo dell’articolo 16, comma 1, lett. a) della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dall’Autorità di Informazione Finanziaria, sentito il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria;».

2. All’articolo 16 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto il comma 1bis del seguente tenore:

«1bis. In riferimento alla lettera c) del comma 1, qualora il titolare effettivo individuato sia la persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello o che esercita in altro modo il controllo sulla direzione e la gestione della persona giuridica di cui all’articolo 1, comma 24, lettera a), punto ii), i soggetti obbligati adottano le misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l’identità della persona fisica in parola e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica.».

3. Al testo dell’articolo 16, comma 3, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, le seguenti parole: «o, nel caso in cui il rapporto sia in essere,».

Articolo 13

1. Nell’articolo 17, comma 4, lett. a) della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «del disponente, del gestore, del protettore» sono sostituite dalle parole «del costituente, del trustee, del guardiano».

2. All’articolo 17 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto il comma 5 del seguente tenore:

«5. Al momento dell'instaurazione del rapporto con una persona giuridica, o un trust o un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini al trust, i soggetti obbligati acquisiscono la prova della registrazione presso il relativo registro, inclusa la presenza di informazioni adeguate, accurate ed attuali sulla titolarità effettiva.»

Articolo 14

1. Il testo dell’articolo 19, comma 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:

«1. L’adeguata verifica deve essere svolta in maniera costante in funzione del rischio della controparte, esistente o nuova, e in ogni caso qualora si modifichi la situazione del cliente e nel contesto della verifica periodica delle informazioni relative alla titolarità effettiva.».

2. All’articolo 19 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunti, dopo il comma 1, i commi 1.bis e 1.ter, del seguente tenore:

«1.bis. L’adeguata verifica costante deve necessariamente includere, tra l’altro:

a) il monitoraggio costante del rapporto, anche mediante il controllo delle operazioni o transazioni effettuate durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti alla categoria e alla conoscenza della controparte, alla sua attività e al suo profilo di rischio, nonché all’origine dei fondi;

b) l’aggiornamento di documenti, dati e informazioni acquisiti ai fini dell’adeguata verifica, effettuando verifiche degli archivi esistenti, con riferimento in particolare alle categorie di controparti ad alto rischio.».

«1.ter. Il monitoraggio di cui al comma 1bis, lettera a) deve includere, per quanto possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

i) sono operazioni complesse;

ii) sono operazioni di importo insolitamente elevato;

iii) sono condotte secondo uno schema anomalo;

iv) non hanno un chiaro scopo economico o legittimo.

In particolare, i soggetti obbligati rafforzano il grado e la natura del controllo sul rapporto allo scopo di determinare se tali operazioni o attività siano sospette.».

Articolo 15

Al testo dell’articolo 27, comma 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo le parole «i soggetti obbligati,» sono aggiunte le parole: «, al momento dell’avvio dei rapporti,».

Articolo 16

All’articolo 30, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto l’articolo 30.bis dal seguente tenore:

«Articolo 30.bis – Rapporti e operazioni che coinvolgono paesi ad alto rischio

1. Nel caso di rapporti e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, presenti nella lista pubblicata dall’Autorità di Informazione Finanziaria a norma dell’articolo 9, comma 2, lettera b), punto vi), i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare le seguenti misure di adeguata verifica rafforzata:

a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);

b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto;

c) ottenere informazioni sull’origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o dei titolari effettivi);

d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

e) ottenere l’approvazione dell’alta dirigenza per l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto;

f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.

2. Il primo trasferimento di fondi deve essere eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente che svolge professionalmente attività di natura finanziaria soggetto a norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste dalla presente Legge.

3. Oltre alle misure previste dai precedenti commi, l’Autorità di Informazione Finanziaria può, con propria Istruzione, disporre l’applicazione ai soggetti obbligati di ulteriori misure, anche tenendo conto delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.».

Articolo 17

All’articolo 40, comma 2, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo le parole «autorità pubbliche» sono aggiunte le parole «e gli altri soggetti segnalanti».

Articolo 18

1. Al testo dell’articolo 46, lett. b), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, la parola «inclusi» è sostituita dalla parola «compresi» e le parole «che il soggetto vigilato ha effettuato» sono sostituite dalla parola «effettuate».

2. Il testo dell’articolo 46, lett. c), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:

«c) accede o richiede la produzione di documenti, dati e informazioni, rilevanti ai fini della vigilanza, da parte delle persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri delle persone giuridiche tenuti presso lo Stato, inclusi quelli relativi a natura e attività, titolari effettivi, eventuali beneficiari, membri e componenti degli organi statutari;».

3. Al testo dell’articolo 46, lett. f), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «sull’ente vigilato» sono sostituite dalle parole sugli «enti vigilati;».

Articolo 19

1. All’articolo 47, comma 1, lett. b) della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è eliminato il richiamo all’art. «9», ed è aggiunto il riferimento all’articolo «12 e 13».

2. All’articolo 47, comma 2, lett. b) della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo le parole «istruzioni specifiche,» sono aggiunte le parole «incluso l’ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo,».

3. All’articolo 47, comma 2, lett. e) della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «La sanzione pecuniaria deve essere pari almeno al doppio dell’importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1.000.000 di euro.».

4. All’articolo 47, comma 6, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo le parole «sanzioni irrogate,» sono aggiunte le parole «, contro le quali non sia stato presentato ricorso,».

5. All’articolo 47, comma 6, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «, non appena il soggetto sanzionato sia stato informato della decisione. La pubblicazione contiene almeno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità dei responsabili. La pubblicazione non può avere ad oggetto decisioni che impongono misure di natura investigativa.».

6. All’articolo 47 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6.bis, del seguente tenore:

«6.bis Le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restano sul sito web dell’Autorità di Informazione Finanziaria per un periodo di dieci anni dalla pubblicazione. Tuttavia, i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito web istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria soltanto per il periodo necessario ai sensi della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.».

Articolo 20

1. Nel titolo dell’articolo 48 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo la parola «Ricezione e analisi» sono aggiunte le parole «delle segnalazioni di attività sospette, inclusa la» e dopo la parola «trasmissione» sono aggiunte le parole «e la collaborazione a livello interno e internazionale».

2. All’articolo 48 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il la lett. b) è aggiunta la lett. b.bis), del seguente tenore:

«b bis) fatto salvo il caso di cui all’articolo 40, comma 6, richiede ai soggetti obbligati tutti i documenti, i dati e le informazioni rilevanti e li utilizza ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche qualora non sia stata trasmessa una segnalazione di attività sospetta;».

3. Al testo dell’articolo 48, lett. d), n. ii della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini delle analisi di cui all’articolo 14.».

4. Al testo dell’articolo 48, lett. j), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche su richiesta di autorità analoghe di altri Stati, nei limiti stabiliti dall’articolo 69.bis;».

5. Al testo dell’articolo 48, lett. k), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche su richiesta di autorità analoghe di altri Stati, nei limiti stabiliti dall’articolo 69.bis;».

6. Al testo dell’articolo 48, lett. l), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo la parola «risponde» è aggiunta la parola «tempestivamente».

7. All’articolo 48, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo la lett. l sono aggiunte le lettere l.bis) e l.ter) del seguente tenore:

«l.bis) scambia con le proprie controparti estere, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare utile per il trattamento o l’analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato e anche laddove il tipo di reati presupposto eventualmente associato non sia stato individuato al momento dello scambio, nei limiti stabiliti dall’articolo 69.bis;».

«l.ter) coopera attivamente con le proprie controparti estere affinché, a condizione di reciprocità e nei limiti della portata di applicazione della presente Legge, sia concesso, tempestivamente e nella più ampia misura possibile, il previo consenso a comunicare le informazioni alle autorità competenti, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato, a meno che ciò non comprometta un'indagine in corso o non sia conforme ai principi fondamentali del diritto;».

Articolo 21

Al testo dell’articolo 49, lett. a) e lett. b) della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, la parola «obbligati» è sostituita dalla parola «segnalanti».

Articolo 22

1. All’articolo 50, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo la lett. a) è aggiunta la lettera a.bis) del seguente tenore:

«a.bis) accede alle informazioni che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili;».

2. Al testo dell’articolo 50, lett. c), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo la parola «accede» è aggiunta la parola «tempestivamente» ed alla fine le parole «, incluse quelle indicate all’articolo 5bis, lettera a);».

Articolo 23

Al testo dell’articolo 51, comma 4 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è in fine, aggiunto il seguente periodo:

«Le persone esposte a minacce, atti di rappresaglia od ostili o atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo per aver segnalato un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, internamente o all’Autorità di Informazione Finanziaria, hanno il diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti. Fatta salva la riservatezza delle informazioni raccolte dall’Autorità di Informazione Finanziaria, tali individui godono del diritto di adire la competente autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti ai sensi del presente comma.».

Articolo 24

All’articolo 51 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto l’articolo 51bis, del seguente tenore:

«Articolo 51 bis – Registro centrale

1. Viene istituito presso l’Autorità di Informazione Finanziaria un registro per l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli rapporti, conti di pagamento, conti identificati dall’IBAN e cassette di sicurezza detenuti presso gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.

2. Le informazioni contenute nel registro di cui al comma 1 sono direttamente accessibili, in modo immediato, dall’Autorità di Informazione Finanziaria, che può scambiarle tempestivamente con le proprie controparti, ai fini di informazione finanziaria, a norma degli articoli 69.bis, e 70 della presente Legge. Le informazioni sono accessibili, a norma dell’articolo 69, anche alle altre Autorità competenti per l’adempimento degli obblighi che competono loro a norma della presente Legge.

3. Attraverso il registro di cui al comma 1 sono accessibili e consultabili almeno le seguenti informazioni:

a) per il titolare del conto e ogni persona che sostenga di agire per conto del titolare: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall’articolo 1, comma 6, o a un numero di identificazione unico;

b) per il titolare effettivo: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 1, commi 6 e 24, o a un numero di identificazione unico;

c) per il conto o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto;

d) per la cassetta di sicurezza: il nome del locatario, unitamente o agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 1, comma 6, o a un numero di identificazione unico, e alla durata del periodo di locazione.

4. L’Autorità di Informazione Finanziaria disciplina, con proprio regolamento, le modalità di costituzione, aggiornamento, tenuta, gestione e sicurezza del registro di cui al comma 1.».

Articolo 25

All’articolo 61, comma 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, la parola «cariche analoghe» sono sostituite dalle parole «funzioni di controllo interno o responsabilità organizzative e gestionali rilevanti».

Articolo 26

1. Al testo dell’articolo 66, comma 2, lett. b), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo la parola «specifiche,» sono aggiunte le parole «incluso l’ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo,».

2. Al testo dell’articolo 66, comma 2, lett. e), della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «La sanzione pecuniaria deve essere pari almeno al doppio dell’importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1.000.000 di euro.».

3. Al testo dell’articolo 66, comma 6, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo le parole «sanzioni irrogate», sono aggiunte le parole «, contro le quali non sia stato presentato ricorso,» ed in fine, il seguente periodo «non appena il soggetto sanzionato sia stato informato della decisione. La pubblicazione contiene almeno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità dei responsabili. La pubblicazione non può avere ad oggetto decisioni che impongono misure di natura investigativa.».

4. All’articolo 66 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6.bis del seguente tenore:

«6.bis Le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restano sul sito web dell’Autorità di Informazione Finanziaria per un periodo di dieci anni dalla pubblicazione. Tuttavia, i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito web istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria soltanto per il periodo necessario ai sensi della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.»

Articolo 27

All’articolo 67 della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è stato inserito un nuovo comma 2 del seguente tenore:

«2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, le informazioni riservate acquisite nell’esercizio della funzione di vigilanza e regolamentazione possono essere divulgate solo in forma sommaria o globale.»

Ne consegue che i commi 2 e 3 sono diventati rispettivamente comma 3 e 4.

Articolo 28

Alla rubrica del Titolo V, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, sono eliminate le seguenti parole: «da parte dell’autorità di informazione finanziaria».

Articolo 29

Il testo dell’articolo 69, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:

«1. Le Autorità competenti di cui all’articolo 8, gli Enti e le Istituzioni della Santa Sede e dello Stato collaborano attivamente e scambiano informazioni ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nei modi e nei limiti stabiliti dall’ordinamento.

2. I soggetti obbligati e i soggetti segnalanti di cui all’articolo 1, numero 23, lettera b), sono tenuti a fornire tempestivamente all’Autorità di Informazione Finanziaria i documenti, i dati e le informazioni rilevanti per agevolare l’individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

3. L’Autorità di Informazione Finanziaria può collaborare e scambiare informazioni con Autorità della Santa Sede e dello Stato alle seguenti condizioni:

a) le Autorità abbiano responsabilità istituzionali, chiaramente stabilite dal quadro normativo vigente, nel settore del contrasto o delle indagini in materia di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo;

b) le Autorità abbiano il mandato preciso di valutare le attività in materia di vigilanza e regolamentazione in ambito di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo e prudenziale;

c) le informazioni siano strettamente necessarie per l’esercizio del mandato di cui alle lettere a) e b);

d) le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto d’ufficio;

e) le informazioni, quando provengono da una controparte internazionale, non siano comunicate se non previo consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e unicamente per i fini da esse autorizzati.».

Articolo 30

All’articolo 69, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, è aggiunto l’articolo 69.bis del seguente tenore:

«Articolo 69.bisCollaborazione e scambio di informazioni a livello internazionale

1. Le Autorità competenti di cui all’articolo 8 collaborano attivamente e scambiano informazioni ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con autorità analoghe di giurisdizioni estere, nei modi e nei limiti stabiliti dall’ordinamento.

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria, al fine di svolgere adeguatamente le sue funzioni di vigilanza e regolamentazione e di informazione finanziaria, collabora e scambia informazioni, con le autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa. Della stipula di tali protocolli d’intesa è informata la Segreteria di Stato.

3. La collaborazione e lo scambio di informazioni di cui al comma 2 non è limitato né inibito per nessuna delle seguenti cause:

a) la richiesta è ritenuta inerente anche a questioni fiscali;

b) la richiesta concerne persone o fatti su cui sia in corso un accertamento, un’indagine o un procedimento da parte delle autorità investigative o giudiziarie, fatto salvo il caso in cui vi sia la concreta possibilità di ostacolare detto accertamento, indagine o procedimento;

c) la natura o lo status della controparte richiedente è diverso da quello dell’Autorità di Informazione Finanziaria.

4. La collaborazione e lo scambio di informazioni di cui al comma 2 può essere rifiutata nei casi in cui l’informazione richiesta sia protetta dal privilegio forense o si applichi il segreto professionale forense.

5. Le informazioni scambiate a norma del comma 2 dall’Autorità di Informazione Finanziaria quale autorità centrale di vigilanza a norma degli articoli 46 e 65 possono essere utilizzate esclusivamente:

a) nell’esercizio delle funzioni di vigilanza nell’ambito della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e nell’ambito prudenziale, incluse le attività di regolamentazione e l’imposizione di sanzioni;

b) nelle circostanze di impugnazione di una sanzione amministrativa comminata secondo quanto stabilito dagli articoli 47 e 66.».

Articolo 31

All’articolo 70, comma 1, della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, le parole «all’articolo 69» sono sostituite dalle parole «agli articoli 69 e 69.bis.».

Articolo 32

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 9 ottobre 2020.

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente

Visto
Il Segretario Generale